Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/11/2021 n. 36542 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la legittimità di tre cartelle di pagamento risultanti da iscrizione a ruolo straordinario dopo il fallimento della (---) S.r.l. e la rilevanza, ai fini della sospensione della riscossione, della presentazione da parte del curatore di un'istanza di accertamento con adesione durante i termini di impugnazione degli avvisi di accertamento. La CTP aveva annullato le cartelle ritenendo violato l'art. 12 del D.Lgs. 218/1997 perché l'amministratore (curatore) aveva richiesto l'accertamento con adesione; la CTR confermò tale decisione. L'Agenzia impugnò in Cassazione sostenendo che la dichiarazione di fallimento integra il periculum in mora che legittima l'iscrizione nei ruoli straordinari e che la presentazione dell'istanza di adesione sospende solo la riscossione ordinaria/ruolo provvisorio, non impedendo l'iscrizione a ruolo straordinario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo: la dichiarazione di fallimento configura il requisito del periculum in mora che legittima l'iscrizione in ruolo straordinario; inoltre la sospensione prevista dall'art. 12 D.Lgs. 218/1997 (ist. accertamento con adesione) si riferisce alla riscossione ordinaria/provvisoria e non impedisce l'iscrizione a ruolo straordinario degli importi dovuti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Piemonte in diversa composizione, con ordine di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 11

    Consente l'iscrizione delle imposte nei ruoli straordinari quando sussiste periculum in mora; la Corte ha interpretato che la dichiarazione di fallimento integra tale requisito.

  • D.Lgs. 31 maggio 1997, n. 218, art. 12

    Prevede la sospensione dei termini di riscossione (per 90 giorni) in caso di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione; la Corte ha ritenuto che tale sospensione operi con riferimento alla riscossione ordinaria/ruolo provvisorio e non precluda l'iscrizione a ruolo straordinario.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15 (ruolo provvisorio/ordinario)

    Il ruolo provvisorio/ordinario è distinto dal ruolo straordinario; la sospensione sopra richiamata si riferisce al ruolo provvisorio e non al ruolo straordinario adottato in presenza di periculum in mora.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 15-bis e 88

    Norme richiamate in tema di riscossione e cartelle; la Corte ha connesso tali disposizioni al quadro generale della disciplina del ruolo e della riscossione coattiva.

  • D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 270, art. 48

    Norma richiamata nel quadro delle norme processuali/concorsuali: la giurisprudenza della Corte ha affermato che l'Amministrazione finanziaria può proporre domanda di ammissione al passivo anche senza previa iscrizione a ruolo.

Massime di principio

  • La dichiarazione di fallimento del contribuente costituisce, di per sé, prova del fondato pericolo per la riscossione (periculum in mora) e legittima l'iscrizione delle somme dovute nei ruoli straordinari.
  • La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione sospende i termini di riscossione per il ruolo ordinario/provvisorio (periodo di 90 giorni), ma non impedisce all'Amministrazione finanziaria di iscrivere le imposte nei ruoli straordinari quando sussiste il periculum in mora (es. fallimento).
  • L'iscrizione a ruolo non è condizione necessaria per l'Amministrazione per proporre domanda di ammissione al passivo fallimentare: l'obbligo di iscrivere le imposte nel ruolo è discrezionale e finalizzato a tutelare la riscossione in presenza di rischio di insolvenza.
  • In situazioni analoghe conviene distinguere sempre tra ruolo ordinario/provvisorio e ruolo straordinario: misure cautelari/straordinarie possono essere adottate dall'Ufficio anche se sono pendenti istanze o impugnazioni, quando ricorra il periculum in mora.
  • Per il contribuente o per il curatore: la presentazione di istanze di adesione non garantisce automaticamente l'impedimento all'iscrizione a ruolo straordinario; è necessario valutare tempestivamente le implicazioni concorsuali (fallimento) e l'eventuale rischio di iscrizione coattiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.