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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41995/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione perché non proposta dalla parte processuale, ma da un soggetto che non rivestiva neppure la qualità di difensore ed era privo di procura. Ha inoltre ritenuto inammissibili e tardive le produzioni depositate successivamente. In conseguenza, ha condannato l'istante al pagamento di una pena pecuniaria di euro 250,00.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Nel corso di un giudizio di regolamento necessario di giurisdizione e competenza promosso da una parte privata, un soggetto terzo che si dichiarava "supporto tecnico-costituzionale" della ricorrente ha depositato istanza di ricusazione dell'intero collegio delle Sezioni Unite civili, pur conoscendo il nominativo del solo relatore. A sostegno dell'istanza ha dedotto, in sintesi, che il relatore sarebbe stato denunciato per attentato alla Costituzione per precedenti provvedimenti da lui redatti; ha inoltre lamentato il rigetto, da parte del Primo Presidente, di una richiesta di riunione di ventuno ricorsi identici, sostenendo che ciò avesse consentito la trattazione del solo ricorso in cui era stata già prospettata l'inammissibilità. Dopo la fissazione dell'adunanza, il medesimo soggetto ha trasmesso ulteriore memoria e documentazione. La Corte ha esaminato preliminarmente l'ammissibilità dell'istanza e delle produzioni successive.

Norme richiamate

  • art. 51, comma 3, c.p.c.

    ex art. 51, comma 3, c.p.c.

    richiamato solo come parametro evocato dall'istante per sostenere l'illegittimità del provvedimento di rigetto della riunione; la Corte non ne affronta il merito, limitandosi a rilevare l'inammissibilità dell'istanza.

  • artt. 41-42 c.p.c.

    ex artt. 41 -42 cod.proc.civ.

    indicati dall'istante come base del giudizio di regolamento necessario di giurisdizione e competenza; non vi è una specifica interpretazione della Corte.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato dall'istante come previsione che avrebbe condotto a una dichiarazione di inammissibilità; la Corte non si pronuncia nel merito del riferimento.

  • Cass. n. 3018/21

    in termini, da ultimo, Cass. n. 3018/21

    richiamata a sostegno del principio per cui l'istanza di ricusazione deve provenire dalla parte e, se proposta da un difensore, questi deve essere munito della relativa procura.

Massime di principio

  • L'istanza di ricusazione è inammissibile se non proviene dalla parte processuale o da un difensore munito di valida procura; la legittimazione all'iniziativa deve risultare in modo rigoroso.
  • Le deduzioni e i depositi effettuati da un soggetto privo della qualità di difensore sono inutilizzabili ai fini del procedimento di ricusazione, e gli atti successivi al deposito dell'istanza possono essere dichiarati inammissibili se tardivi.
  • Quando l'istanza di ricusazione è manifestamente inammissibile, la Corte può applicare una sanzione pecuniaria a carico dell'istante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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