Sentenza n. 23/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, sez. lav., n. 286 del 10 marzo 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, sez. lav., n. 286 del 10 marzo 2022
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto, ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione stipendiale e della ricostruzione della posizione previdenziale, il servizio non di ruolo prestato dal 2001 al 2018 mediante contratti co.co.co. alle dipendenze dell'amministrazione scolastica, condannando il Ministero al pagamento di € 18.495,11 oltre accessori di legge. La ricorrente ha dedotto che il Ministero aveva corrisposto soltanto la sorte capitale, peraltro duplicata per errore materiale e poi recuperata mediante trattenute, senza corrispondere gli interessi legali e senza procedere alla ricostruzione della posizione contributiva. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica in forma esecutiva. Ha ritenuto che il titolo giudiziale contenesse elementi sufficienti per consentire all'amministrazione una liquidazione meramente matematica delle somme dovute, senza ulteriori accertamenti sul rapporto di lavoro. Poiché la sorte capitale di € 18.495,11 era stata pagata, è stata dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente a tale capo. Il ricorso è stato invece accolto quanto agli interessi legali e alla ricostruzione della posizione contributiva, non risultando tali obblighi adempiuti. Il Ministero è stato ordinato a completare l'esecuzione entro 90 giorni, pagando gli interessi legali sulla somma capitale dalla data di notifica ai fini esecutivi della sentenza fino all'effettivo soddisfo e ricostruendo la posizione contributiva in relazione all'anzianità riconosciuta. Il TAR ha escluso che la prescrizione quinquennale delle differenze retributive limitasse la ricostruzione contributiva, richiamando l'art. 3, comma 10-bis, l. n. 335/1995, come modificato dal d.l. n. 202/2024, convertito dalla l. n. 15/2025. È stato nominato, per l'eventuale perdurante inadempimento, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno quale commissario ad acta, con facoltà di delega. La domanda di astreinte è stata respinta, ritenendo sufficienti le misure adottate e rilevando l'esigenza di contenere la spesa pubblica. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie per l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta e, ove ricorrano i presupposti, la penalità di mora.
art. 3, commi 9, 10 e 10-bis, l. n. 335/1995
«Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020, non si applicano fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore»
La sospensione dell'applicazione dei termini prescrizionali contributivi impedisce di estendere automaticamente alla ricostruzione previdenziale la limitazione quinquennale applicata dal giudice del lavoro alle differenze retributive.
clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE
«va riconosciuta l'anzianità di servizio maturata dal personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato»
Il servizio prestato con contratti a termine deve essere valorizzato, in assenza di ragioni obiettive, ai fini dell'anzianità e della progressione stipendiale secondo il trattamento dei dipendenti a tempo indeterminato comparabili.
art. 2948, nn. 4 e 5, c.c.
La prescrizione quinquennale rilevata dal giudice del lavoro riguarda gli emolumenti stipendiali e non si estende automaticamente all'obbligo di ricostruzione della posizione contributiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale individua il rapporto riconosciuto, il periodo di riferimento e le voci retributive dovute, l'esecuzione può essere ordinata dal giudice amministrativo senza eccedere la propria giurisdizione, trattandosi di un'attività liquidatoria riconducibile a una semplice operazione matematica e non a nuovi accertamenti sul rapporto di lavoro.
- L'avvenuto pagamento della sorte capitale determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale capo, ma non esclude l'interesse all'ottemperanza per gli accessori e per gli ulteriori obblighi derivanti dal titolo.
- La prescrizione quinquennale delle differenze retributive riconosciute dal giudice del lavoro non si estende automaticamente alla ricostruzione della posizione contributiva, che deve essere eseguita secondo la portata del giudicato e la disciplina speciale applicabile agli obblighi contributivi delle pubbliche amministrazioni.
- Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e reperimento delle somme; l'insufficienza degli stanziamenti o della disponibilità di cassa non costituisce, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato.
- La penalità di mora non deve essere disposta quando le altre misure esecutive risultano sufficienti ad assicurare una tutela piena ed effettiva e la sua applicazione comporterebbe un aggravio non giustificato della spesa pubblica.
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