Cassazione Penale, Sentenza n. 4018/2022 del 04/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 20/11/2020 che aveva rigettato la domanda di applicazione della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra i reati per cui il ricorrente era stato giudicato con due sentenze del Tribunale di Lucca (8/01/2016 e 23/11/2016). Il difensore deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 81, comma 2, c.p. e mancanza/illogicità della motivazione in relazione ai criteri per riconoscere l'unicità del disegno criminoso: sosteneva che vi era omogeneità dei reati (delitti contro il patrimonio), identità del modus operandi, partecipazione degli stessi complici, scelta di obiettivi simili (bar in orario di chiusura) e prossimità spaziale; inoltre censurava l'asserita affermazione del giudice dell'esecuzione secondo cui nella prima sentenza erano stati giudicati anche reati di resistenza e lesioni, ascritti invece soltanto a un coimputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua la motivazione del giudice dell'esecuzione che, pur valutando gli indici di collegamento, ha escluso l'esistenza di un medesimo disegno criminoso invocando in modo adeguato l'elemento decisivo della distanza temporale tra i fatti (circa dieci mesi), ritenuta incompatibile con l'unitarietà del disegno criminoso. La Corte ha precisato che il disegno criminoso rilevante per la continuazione non si identifica con il programma di vita delinquenziale. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
Norma procedurale che disciplina la domanda di applicazione della continuazione avanti al giudice dell'esecuzione; qui è il riferimento alla richiesta del ricorrente di riconoscere la continuazione tra i reati già giudicati.
art. 81, comma 2, c.p.
Definizione del 'medesimo disegno criminoso' ai fini della continuazione. La Corte rammenta che la sussistenza del disegno va valutata con riferimento a indici (omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, partecipanti ecc.) e che non coincide con il generico 'programma di vita delinquenziale'.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Articola i motivi di ricorso per cassazione invocati dal difensore (violazione di norme e mancanza/illogicità della motivazione). La Corte ha esaminato tali censure e ne ha ritenuto infondato il contenuto sostanziale.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Prevede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in determinati casi; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile applicando questa disposizione.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o di colpa nella proposizione dell'impugnazione; la Corte ha condannato il ricorrente ai sensi di questa norma.
Corte costituzionale, n. 186 del 2000
Riferimento al principio che ammette la sussistenza della colpa nella proposizione dell'impugnazione; la Corte di cassazione lo richiama per giustificare la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U., n. 28659/2017 Gargiulo; Sez. 1, n. 15955/2016 Eloumari; Sez. 1, n. 11564/2012 Daniele)
Richiamate come principi consolidati sul tema della continuazione e sul concetto di 'medesimo disegno criminoso', a supporto del principio per cui il disegno criminoso va accertato mediante valutazione degli indici e non va confuso con il programma di vita delinquenziale.
Massime di principio
- La sussistenza della continuazione richiede la prova di un "medesimo disegno criminoso" valutato in base a indici: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, partecipazione degli stessi soggetti, sistematicità e abitudini programmate di vita.
- La distanza temporale significativa tra i fatti può da sola essere elemento decisivo per escludere l'unitarietà del disegno criminoso; non è necessario che il giudice approfondisca ogni altro indizio se l'elemento temporale rappresenta un ostacolo razionale insormontabile al riconoscimento della continuazione.
- Il 'medesimo disegno criminoso' non coincide con il 'programma di vita delinquenziale' del reo: la propensione abituale a delinquere non basta per fondare la continuazione.
- In sede di controllo in Cassazione il sindacato è limitato al rispetto della logica e della congruità della motivazione; se il giudice di merito ha fornito una spiegazione razionale, l'esame di Cassazione si arresta.
- Chi propone ricorso privo di prospettive razionali rischia la dichiarazione di inammissibilità e la condanna a spese e a una somma alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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