Cassazione Penale, Sentenza n. 46099/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il rigetto delle loro domande di ammissione al passivo (crediti professionali vantati nei confronti di società e consorzi collegati a De Pierro Giovanni) affermando: 1) l'erronea applicazione e rilevabilità d'ufficio, nel procedimento di verifica dei crediti in sede di confisca di prevenzione, della prescrizione presuntiva triennale (art. 2956 c.c. e art. 52 d.lgs. 159/2011); 2) l'illegittimità di impedire al creditore il deferimento del giuramento decisorio per provare la mancata estinzione del debito; 3) l'errata esclusione dell'effetto interruttivo della prescrizione da parte dell'invio di preavvisi di parcelle/fatture pro-forma e la presunta sospensione del corso della prescrizione per effetto del sequestro.
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha confermato che, per la specifica natura pubblicistica e il peculiare assetto procedurale del giudizio di verifica dei crediti in sede di prevenzione, il giudice della prevenzione può rilevare d'ufficio la prescrizione presuntiva (art. 2956 c.c.), e tale presunzione legale di pagamento legittima il rigetto delle domande ammesse senza prova contraria. Ha escluso la possibilità di deferire il giuramento decisorio nel procedimento di prevenzione, perché il debitore/proposto e l'amministratore giudiziario non sono parti processuali cui poter deferire il giuramento. Ha altresì stabilito che i semplici preavvisi di parcella/fatture pro-forma, privi di espressa intimazione e prova di ricezione, non interrompono la prescrizione, e che il sequestro in sede di prevenzione sospende le azioni esecutive individuali ma non estende effetto sospensivo/interruptivo al corso della prescrizione rispetto alle azioni di cognizione ordinarie.
Norme richiamate
art. 2956 cod. civ.
Riferito alla prescrizione presuntiva (presunzione legale di pagamento) applicata ai crediti professionali; la Corte ha ritenuto che la presunzione può essere rilevata d'ufficio nel procedimento di prevenzione per la sua funzione di tutela dell'interesse pubblico alla effettività della confisca
art. 2960 cod. civ.
Norma collegata al regime prescrizionale; citata nel quadro dei motivi di impugnazione ma non ha mutato l'esito decisionale, in quanto prevale la disciplina speciale del procedimento di prevenzione
d.lgs. 159/2011 (capo II, tit. IV): artt. 45, 52, 55, 57, 58, 59
Disciplina il giudizio di prevenzione e la verifica dei crediti: il giudice della prevenzione ha poteri officiosi (art. 59) e la procedura di verifica dei crediti ha natura pubblicistica e finalità diverse dal processo civile ordinario; la domanda di ammissione non interrompe la prescrizione nei rapporti col proposto (art. 58, comma 4) e il sequestro sospende le sole azioni esecutive individuali (art. 55)
art. 2736 cod. civ.
Definizione del giuramento decisorio come strumento deferibile a una "parte"; la Corte ha interpretato che nel procedimento di prevenzione manca la parte idonea (debitore/proposto) cui deferire il giuramento, rendendo lo strumento inapplicabile
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione per confisca, la verifica dei crediti ha natura pubblicistica: il giudice della prevenzione può esercitare poteri officiosi e rilevare d'ufficio cause estintive o presunzioni (es. prescrizione presuntiva) rilevanti ai fini dell'ammissione al passivo.
- Il giuramento decisorio (art. 2736 c.c.) non è praticabile quando non esiste una "parte" processuale capace di riceverlo; nei procedimenti di verifica dei crediti in sede di prevenzione il debitore/proposto e l'amministratore giudiziario non assumono il ruolo processuale necessario, perciò il creditore non può contare su questo rimedio per superare la presunzione di pagamento.
- Per interrompere la prescrizione sono necessari atti idonei a costituire in mora: l'invio di semplici preavvisi di parcella o fatture pro-forma, senza espressa intimazione di pagamento e prova di ricezione, di norma non interrompono la prescrizione.
- Il sequestro in sede di prevenzione sospende le azioni esecutive individuali, ma non estende un effetto automatico di sospensione o interruzione dei termini prescrizionali rispetto alle azioni di cognizione ordinarie; l'istanza di ammissione al passivo non interrompe la prescrizione nei rapporti col proposto.
- Se un credito non viene ammesso nella verifica interna al procedimento di prevenzione, il creditore conserva comunque la possibilità di agire ordinariamente contro il debitore per ottenere il soddisfacimento su eventuali beni non sottoposti a sequestro/confisca.
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