Sentenza n. 602/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 832/2024 depositata il 28.03.2024 dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 8497/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente di usufruire del beneficio economico della “Carta Docente” e, per l’effetto, condanna il Ministero a consegnarle detta carta caricando su essa l’importo di € 2.000,00, oltre accessori”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente con accredito di 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 832/2024 del Tribunale di Torino, sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico della Carta Docente ed era stato condannato il Ministero a consegnarle la carta caricando l'importo di 2.000 euro, oltre accessori. Nel corso del giudizio di ottemperanza, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva integralmente adempiuto al comando giudiziale. L'adempimento è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'amministrazione resistente aveva dato esecuzione alla sentenza oggetto dell'ottemperanza. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero, rilevando che l'adempimento era avvenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 800 euro per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza, diretto a conseguire l'esecuzione del giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del titolo giudiziale da parte dell'amministrazione durante il processo determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non impedisce di porre le spese di lite a suo carico, poiché la condotta successiva dell'amministrazione ha reso necessario il giudizio.
- La distrazione delle spese in favore del difensore è ammessa quando quest'ultimo si dichiara antistatario.
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