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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38132/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale per furto in abitazione, censurando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante contestata ex art. 625, n. 2, c.p. Sosteneva, in sostanza, che il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare maggiormente le attenuanti generiche ai fini del giudizio di comparazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non scrutinabile in sede di legittimità la doglianza sul giudizio di comparazione tra circostanze, trattandosi di valutazione discrezionale del merito, sindacabile solo in caso di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione insufficiente. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivato valorizzando le modalità di consumazione del furto e l'aggravante contestata, mentre le attenuanti generiche erano state dedotte in modo generico, sul solo richiamo a un imprecisato comportamento processuale. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Indica il reato per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile, confermato in appello e non oggetto di rivalutazione nel merito in cassazione.

  • art. 625, n. 2, c.p.

    Aggravante contestata rispetto alla quale era richiesto il giudizio di comparazione con le attenuanti generiche.

  • art. 62-bis c.p.

    Attenuanti generiche invocate dal ricorrente, la cui mancata prevalenza sull'aggravante è stata ritenuta insindacabile in cassazione nei limiti del caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, inclusa la valutazione sulla prevalenza delle attenuanti generiche, è espressione di discrezionalità tipica del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non arbitraria e non illogica.
  • È sufficiente, ai fini della tenuta della motivazione sul bilanciamento, che il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi per la soluzione adottata, anche in termini di adeguatezza della pena nel caso concreto.
  • La deduzione generica delle attenuanti, specie quando fondata su un comportamento processuale non specificato, non impone al giudice di merito di riconoscerne la prevalenza sull'aggravante contestata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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