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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47654/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, con unico motivo formale, dell'ordinanza che aveva respinto il ricorso ex art. 324 c.p.p. contro il decreto di sequestro preventivo di euro 48.985,00 ritenuti profitto di reati di truffa informatica e accesso abusivo. I ricorrenti censuravano la tempestività della convalida del sequestro (sostengono che la richiesta del pubblico ministero del 04/05/2023 sia stata tardiva rispetto alla perquisizione avvenuta giorni prima, oltre le 48 ore), la mancata adozione di un "sequestro probatorio" o dell'istituto previsto dagli artt. 321, commi 3‑bis e 3‑ter c.p.p., e l'assenza di motivazione rispetto alla documentazione difensiva (denaro rinvenuto in armadio della moglie e in cassaforte, prova che l'immobile era abitato da terzi - gli Artistico - che potevano detenere il denaro). Chiedevano dunque invalidazione della misura per vizio procedurale e carenza motivazionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha richiamato il limite della cognizione in sede di legittimità sulle ordinanze cautelari (ammissibilità solo per violazione di legge o vizi motivazionali radicali) e ha ritenuto legittimo il sequestro disposto dal GIP in data 11/05/2023 su richiesta del P.M. del 04/05/2023: dagli atti risultava il rinvenimento del denaro durante la perquisizione (21/04/2023) e il GIP ha motivato l'esistenza del pericolo di sottrazione del denaro. La Corte ha inoltre osservato che la polizia giudiziaria può procedere al sequestro durante la perquisizione in situazione di urgenza e che la difesa non ha adeguatamente documentato la sequenza procedimentale necessaria per dimostrare la perdita di efficacia del sequestro per omessa convalida; in ogni caso ciò non impedisce l'emissione di un successivo decreto di sequestro con identico contenuto. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Regola il ricorso contro le ordinanze in materia di sequestro; la Cassazione ricorda che tale impugnazione è ammessa solo per violazione di legge o vizi motivazionali tali da rendere il provvedimento incomprensibile

  • art. 321 cod. proc. pen., commi 1, 3-bis e 3-ter

    Disciplina il sequestro e la convalida dei sequestri eseguiti dalla polizia giudiziaria; la Corte segnala che la difesa doveva documentare la sequenza procedimentale per dimostrare la perdita di efficacia per omessa convalida e che comunque l'assenza di convalida non è automaticamente preclusiva della possibilità di adottare un successivo decreto di sequestro

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e la somma a favore della cassa delle ammende; applicata per condannare i ricorrenti alle spese e al versamento di euro 3.000,00

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. e art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 (e successive modificazioni)

    Consentono il procedimento con contraddittorio scritto e la trattazione senza udienza orale quando le parti non richiedono la discussione; la Corte ha proceduto con contraddittorio scritto in quanto la trattazione orale non era stata richiesta

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione contro ordinanze cautelari è ammesso solo per violazione di legge o vizi motivazionali così gravi da rendere il provvedimento incomprensibile; questioni di merito sugli indizi non sono sindacabili in questa sede
  • La polizia giudiziaria può procedere al sequestro durante la perquisizione in presenza di urgenza; tale atto può essere successivamente oggetto di conferma o di provvedimento del giudice
  • Se si censura la tempestività della convalida di un sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria, la difesa deve documentare compiutamente la sequenza procedimentale e dimostrare la perdita di efficacia del sequestro per omessa o tardiva convalida
  • La semplice indicazione che il bene era nella disponibilità di altri (es. congiunti o conviventi) o che l'indagato non abitava nell'immobile non è sufficiente a inficiarne automaticamente il sequestro; occorre prova specifica e documentata
  • Il giudice del riesame e la Cassazione devono verificare la compatibilità tra fatti e fattispecie di reato (fumus commissi delicti) senza anticipare la decisione sul merito della responsabilità penale
  • In procedimenti trattati con contraddittorio scritto, le parti devono essere consapevoli che l'assenza di richiesta di discussione orale comporta il prosieguo senza udienza e che i profili procedurali vanno supportati con documentazione scritta

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