Ordinanza n. 6960/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: 1. del bando di concorso di cui all’avviso pubblico per titoli e colloquio, per la copertura di n. 30 posti a tempo determinato di Coadiutore Amministrativo Senior – Area degli Operatori, per la durata di 12 mesi eventualmente prorogabili, approvato con Deliberazione del Direttore Generale della ASL Roma 4 n. 692 del 01.10.2025, pubblicato sul BUR LAZIO n. 85 del 14.10.2025, nella parte in cui non contempla una prova pratica oltre al colloquio orale (all. b); 2. della Deliberazione del Direttore Generale della ASL Roma 4 n. 815 del 12.11.2025 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice; 3. di tutti i verbali (dal n. 1 al n. 7) della Commissione esaminatrice (all. c), nonché di tutti gli atti e provvedimenti posti in essere dalla stessa; 4. della richiesta di rettifica della graduatoria finale di merito di cui alla nota prot. n. 82080 del 29.12.2025 a firma del Direttore dell'UOC Personale della ASL ROMA 4; 5. della nota prot. n. 82354 del 30.12.2025 a firma del Presidente della Commissione Esaminatrice, con cui veniva comunicata la rettifica della graduatoria finale di merito; 6. della Deliberazione del Direttore Generale della ASL Roma 4 n. 981 del 30.12.2025, pubblicata in data 15.01.2026 sul sito internet della ASL ROMA 4 e non comunicata, con la quale è stata approvata la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 30 posti a tempo determinato di Coadiutore Amministrativo Senior – Area degli Operatori, per la durata di 12 mesi eventualmente prorogabili, nonché della graduatoria finale stessa allegata alla delibera (all. a); NONCHÉ CONDANNA, ANCHE IN VIA CAUTELARE dell’Amministrazione resistente all’adozione di ogni provvedimento necessario a consentire ai ricorrenti di essere inseriti nella graduatoria finale dei vincitori del concorso e, per l’effetto, affidatari dell’incarico professionale di Coadiutore Amministrativo Senior - Area degli Operatori, mediante la rinnovazione del concorso, con espressa riserva di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per effetto dell’illegittimità della procedura espletata, mediante riparazione pecuniaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando, atti della commissione, rettifica e graduatoria finale di un concorso per 30 posti a tempo determinato di coadiutore amministrativo senior
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il bando di concorso nella parte in cui prevedeva una selezione per titoli e colloquio senza una prova pratica, nonché la nomina della commissione esaminatrice, i verbali della commissione, gli atti di rettifica della graduatoria e la deliberazione di approvazione della graduatoria finale. Hanno chiesto l'annullamento degli atti, anche previa sospensione cautelare, e la rinnovazione della procedura concorsuale, con inserimento nella graduatoria dei vincitori e riserva di domanda risarcitoria. In udienza il difensore dei ricorrenti ha rinunciato alla domanda cautelare. Il Collegio ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria, quali controinteressati.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure relative alla legittimità del bando, della composizione e dell'attività della commissione, né degli atti di rettifica e della graduatoria. Preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria. Ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ASL Roma 4 del ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco dei controinteressati, indicando contenuti, modalità e termini perentori dell'adempimento. I ricorrenti devono trasmettere telematicamente la documentazione all'ASL entro 10 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; l'ASL deve pubblicarla entro 15 giorni dalla ricezione. L'ASL deve mantenere online la documentazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare un attestato dell'avvenuta pubblicazione e inserire un collegamento in home page denominato "Atti di notifica". I ricorrenti devono depositare l'attestato entro 10 giorni dalla sua ricezione. La trattazione del merito è stata fissata per il 6 ottobre 2026. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, ricorrendone i presupposti, la notificazione per pubblici proclami; nel caso concreto il TAR l'ha ritenuta idonea a bilanciare il diritto di difesa dei controinteressati con l'esigenza dei ricorrenti di evitare notevoli esborsi economici.
Massime di principio
- Quando il ricorso incide su una graduatoria concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria, in quanto potenziali controinteressati.
- La notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione può essere autorizzata, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., quando consenta di tutelare adeguatamente il diritto di difesa dei controinteressati e di evitare ai ricorrenti notevoli esborsi economici.
- Nel disporre la notificazione per pubblici proclami, il giudice può prescrivere il contenuto dell'avviso, i termini per la trasmissione e la pubblicazione, la conservazione online degli atti, il rilascio di un attestato e il deposito della prova dell'avvenuto adempimento.
Come è indicizzato
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