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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3341/2022 del 31/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo urgente sul complesso aziendale "Cartiera Puglisi s.r.l.". La difesa ha svolto tre censure principali: (1) eccezione di incompetenza territoriale rispetto alla sede operativa o legale della cartiera e al confine fluviale; (2) violazione del diritto al contraddittorio perché il consulente del PM avrebbe eseguito sopralluoghi senza la presenza/difesa degli indagati; (3) errore nella valutazione della buona fede della ricorrente e nella considerazione della qualità di mero socio di minoranza che non gestiva la società, nonchè argomentazioni sul carattere di "sottoprodotto" dei materiali trattati e sull'assenza di immissioni inquinanti nel fiume Alcantara.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse concreto ed attuale della ricorrente: i beni sottoposti a sequestro appartengono alla società e non alla ricorrente come persona fisica, per cui solo il titolare del diritto alla restituzione (la società) avrebbe interesse a proporre il gravame. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il singolo socio di minoranza non è legittimato ad impugnare provvedimenti di sequestro della società. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha ritenuto non sussistente assenza di colpa nella presentazione del ricorso.

  • art. 321, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato dal Tribunale nella valutazione della buona fede; la Corte osserva che la contestazione sulla buona fede del socio di minoranza non consente di superare la carenza di interesse all'impugnazione del sequestro societario.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nei motivi riguardanti competenza ed impugnazioni; la Corte ha comunque deciso l'inammissibilità per mancanza di interesse, senza entrare nel merito delle questioni di competenza territoriale.

  • art. 178, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai mezzi di prova e alla possibilità di proporre nuovi motivi; tuttavia la questione è stata soppressa dall'inammissibilità per carenza di interesse.

  • d.lgs. n. 152/2006, art. 256, commi 1 e 2

    Normativa ambientale relativa alle ipotesi di reato contestate e che costituisce la cornice sostanziale del sequestro preventivo oggetto del procedimento.

  • codice penale, artt. 110, 452-bis, 452, 674

    Norme penali richiamate per i reati contestati in relazione all'attività della cartiera; non sono state però risolte nel merito in questa decisione per l'inammissibilità del ricorso.

  • Costituzione, art. 25, comma 1

    Richiamata in motivi difensivi relativi alla garanzia del giusto processo; la Corte non ha però affrontato il merito delle doglianze costituzionali, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Un socio di minoranza non titolare del bene sequestrato generalmente non ha interesse concreto ed attuale per proporre ricorso avverso il sequestro preventivo di beni della società; solo il proprietario diretto o chi abbia diritto alla restituzione può impugnare validamente.
  • Se l'inammissibilità del ricorso è fondata sulla carenza di interesse, il giudice di legittimità non entra nel merito delle censure sostanziali (competenza territoriale, violazione del contraddittorio, buona fede) e il ricorrente può essere condannato a spese e sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Questioni procedurali come la mancata partecipazione al sopralluogo del consulente possono costituire profili rilevanti, ma diventano irrilevanti se il ricorrente non ha la legittimazione/interest a proporre il gravame.
  • Chi intende impugnare un provvedimento cautelare su beni societari dovrebbe dimostrare un interesse concreto alla restituzione (es. essere legale rappresentante, proprietario dell'azienda o avere titolo immediato sulla cosa) prima di sviluppare argomentazioni di merito.
  • Prima di proporre ricorso è opportuno verificare la legittimazione attiva: l'assenza di questa può comportare non solo l'inammissibilità ma anche sanzioni economiche.

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