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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22144/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. I motivi investivano, da un lato, il giudizio di responsabilità e, dall'altro, la comparazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte li ritiene inammissibili perché, in parte, si limitano a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito e, in parte, sono generici e non si confrontano in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Indicato come norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e adeguatamente confutate dai giudici di merito, senza offrire specifici argomenti di dissenso.
  • È inammissibile il motivo che non si confronti in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e si presenti come meramente assertivo o generico.
  • La deduzione sulla responsabilità e sulla dosimetria/valutazione delle attenuanti generiche deve misurarsi con la ratio della decisione di merito; in difetto, il controllo di legittimità non può essere utilmente attivato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause ostative, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

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