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Sentenza

Sentenza n. 1835/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza di accoglimento n. 6092/2024 pubblicata il 25.09.2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 1573/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Napoli.

Giustizia amministrativa202504733

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto l'accredito di 500 euro per ciascuna delle annualità scolastiche indicate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Napoli n. 6092/2024, divenuta irrevocabile, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare sulla carta elettronica del docente 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata al Ministero il 23 novembre 2024 ai fini dell'esecuzione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha inoltre chiesto, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, ha immediato valore conformativo-ordinatoriale nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve conseguire concretamente alla parte l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza, la regolare notificazione presso la sede reale del Ministero, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di esecuzione. Ha ordinato al Ministero di adempiere entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della competente Direzione generale ministeriale quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro i successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente. Ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in base al giudicato, decorrente dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, o all'adempimento eseguito dal commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche; decorso tale termine, l'inadempimento può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che impone a una pubblica amministrazione il pagamento o l'attribuzione di un beneficio può essere fatto valere davanti al giudice amministrativo mediante il giudizio di ottemperanza, il quale impone all'Amministrazione di conseguire concretamente al privato l'utilità riconosciuta dal giudice civile.
  • La proponibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone, quando applicabile, la notificazione della sentenza ai fini dell'esecuzione e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine e nominare fin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte in caso di persistente inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: la penalità di mora può decorrere dalla scadenza del termine assegnato e cessare con l'adempimento spontaneo o con quello eseguito dal commissario.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sull'importo oggetto dell'obbligo giudiziale, decorrendo dalla scadenza del termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza fino all'effettiva esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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