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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34751/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 13 marzo 2026, che aveva respinto il reclamo contro il diniego della liberazione anticipata relativa al semestre dal 30 novembre 2023 al 30 maggio 2024. Il diniego era fondato su un’infrazione commessa il 23 marzo 2024, per la quale il direttore del carcere aveva irrogato un’ammonizione il 25 marzo 2024, successivamente annullata il 5 novembre 2025 per vizi formali. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e di principi costituzionali e illogicità della motivazione: il Tribunale avrebbe trascurato l’annullamento e le ragioni che lo avevano determinato, avrebbe attribuito valore ostativo alla mera infrazione disciplinare, senza acquisire e valutare nel merito il rapporto e senza considerare che la condotta era occasionale. Ha sostenuto che il giudice dovesse apprezzare concretamente l’idoneità della condotta a dimostrare la mancata partecipazione all’opera rieducativa e confrontarla con gli altri elementi del semestre. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio; il ricorrente ha ribadito le proprie censure con memoria depositata il 22 luglio 2026.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse considerato l’annullamento dell’ammonizione, precisando che era intervenuto per vizi formali, e avesse valutato autonomamente il fatto, accertato e ammesso dal detenuto. La motivazione è stata giudicata non illogica e sufficientemente approfondita: la condotta, pur occasionale, era consapevole e grave, perché il detenuto si era intrattenuto con una persona introdottasi arbitrariamente nell’area antistante la matricola, in violazione delle restrizioni ai contatti con l’esterno e con possibile veicolazione di informazioni. La Corte ha inoltre osservato che il semestre era il secondo dall’inizio della detenzione, indicata come iniziata il 31 maggio 2023, sicché non risultava un ampio periodo di positiva partecipazione rieducativa da porre a confronto con l’infrazione. La censura mirava in sostanza a ottenere una diversa valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità in assenza di vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorrente, in realtà, di fatto chiede a questa Corte una diversa valutazione circa la gravità della propria condotta e la sua incidenza sulla partecipazione all'opera di rieducazione, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la Corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

    In cassazione la valutazione di merito sulla gravità della condotta e sulla sua incidenza sulla partecipazione rieducativa non può essere sostituita da una diversa valutazione della Corte, salvo che la decisione impugnata presenti uno dei vizi previsti dall’art. 606 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla liberazione anticipata, i rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente per stabilire se siano indicativi di una condotta non aderente al percorso rieducativo; vanno inoltre confrontati, in una valutazione complessiva del semestre, con gli eventuali elementi positivi, poiché la mera esistenza di un’infrazione non annulla automaticamente una partecipazione positiva e continuativa.
  • Il giudice di sorveglianza può valorizzare il contenuto di un rapporto disciplinare anche se il procedimento disciplinare è viziato per omessa contestazione o non si è concluso con una sanzione: ai fini della liberazione anticipata l’infrazione rileva come elemento sintomatico della disponibilità al trattamento rieducativo, non per le conseguenze sanzionatorie disciplinari.
  • L’annullamento formale di una sanzione disciplinare non impedisce di considerare il fatto sottostante nel procedimento per la liberazione anticipata, quando il giudice lo accerti autonomamente e motivi sulla sua effettiva rilevanza rispetto alla partecipazione all’opera rieducativa.
  • Anche una condotta isolata può essere valutata come indicativa della mancata adesione al percorso rieducativo se, avuto riguardo alle sue caratteristiche e al contesto detentivo, il giudice ne spiega in modo non illogico la gravità e l’incidenza; la valutazione deve tuttavia collocarsi nel quadro complessivo degli elementi disponibili per il semestre.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla gravità della condotta o sulla sua incidenza rieducativa quando la motivazione impugnata non presenti vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipata
RamiEsecuzione penale

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