Sentenza n. 81/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento - della nota prot. n. -OMISSIS- del 28 agosto 2024 dell’Ufficio Tecnico del Comune di Letojanni, con cui è stata richiesta la somma da corrispondere a titolo di oblazione, determinata ai sensi dell’art. 36 bis, c. 5, del D.P.R. 380/01; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 25 giugno 2024 con cui già precedentemente lo stesso Ufficio Comunale aveva chiesto il pagamento dell’oblazione di € 59.375,21; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale; e per il riconoscimento - del diritto alla restituzione della maggiore somma versata - pari ad € 49.047,21 (59.375,21 – 10.328) o, in subordine, della somma di € 42.102,01 (59.375,21 – 17.273,20) – rispetto a quanto, secondo la ricorrente sarebbe stato dovuto per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione comunale dell’oblazione dovuta per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, pari a € 59.375,21, e richiesta di pagamento della medesima somma
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il permesso di costruire in sanatoria per diverse difformità edilizie riscontrate nel proprio compendio immobiliare. Il Comune, subordinando il rilascio del titolo al pagamento dell’oblazione, aveva quantificato la somma in € 59.375,21. Il ricorrente aveva pagato l’importo, formulando contestualmente una riserva di ripetizione, e aveva poi ottenuto il permesso di costruire in sanatoria. Con il ricorso sosteneva, in via principale, che il Comune avesse applicato l’art. 36-bis, comma 5, del d.P.R. 380/2001 e che l’oblazione fosse soggetta al massimale di € 10.328, con conseguente diritto alla restituzione di € 49.047,21. In via subordinata contestava il criterio di calcolo, sostenendo che l’oblazione dovesse essere determinata analiticamente per ciascun manufatto, tenendo conto delle demolizioni, delle autorizzazioni eventualmente esistenti e della diversa situazione dei singoli immobili; indicava quindi quale importo corretto € 17.273,20, chiedendo la restituzione di € 42.102,01. Il Comune eccepiva il difetto di interesse, assumendo che il pagamento integrale e il conseguimento del titolo edilizio avessero comportato acquiescenza, e contestava nel merito l’applicabilità del massimale e la specificità delle contestazioni sul calcolo.
La decisione
Il TAR ha respinto anzitutto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. Ha ritenuto efficace la riserva di ripetizione formulata contestualmente al pagamento e ha escluso che il versamento dell’oblazione comporti, di per sé, rinuncia a contestare la quantificazione o a chiederne il rimborso. Nel merito ha respinto il motivo principale, rilevando che la fattispecie era disciplinata dall’art. 36 del d.P.R. 380/2001, relativo all’accertamento di conformità per opere prive di permesso o realizzate in difformità, e non dall’art. 36-bis, concernente parziali difformità e variazioni essenziali. L’art. 36 non prevede il massimale di € 10.328 invocato dal ricorrente, ma il pagamento del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, nei casi di gratuità, nella misura prevista dall’art. 16 del medesimo decreto. È stato quindi escluso che l’importo richiesto avesse superato un massimale applicabile. Anche il motivo subordinato è stato respinto: l’elenco dei manufatti e degli importi prospettati dal ricorrente era generico, non provava le demolizioni asserite, non indicava le basi e i criteri di calcolo utilizzati e non consentiva di ricondurre con certezza ciascun manufatto a quelli considerati dall’amministrazione. Le doglianze risultavano pertanto esplorative e prive di adeguato principio di prova, in violazione dell’onere di indicazione dei motivi specifici imposto dagli artt. 40 e 101 c.p.a. Il ricorso è stato definitivamente rigettato; le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
non prevede alcun massimale dell’importo della sanzione pecuniaria, bensì il pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16 del medesimo d.P.R.
La disposizione si applica all’accertamento di conformità per opere realizzate in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso e non stabilisce il massimale invocato dal ricorrente.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali
La norma disciplina una fattispecie diversa da quella oggetto del giudizio e non è applicabile alle opere prive di permesso di costruire o realizzate in difformità dal titolo ai sensi dell’art. 36.
art. 16 d.P.R. 380/2001
È richiamato quale parametro per la determinazione dell’importo dovuto nei casi in cui l’intervento edilizio sia gratuito a norma di legge.
art. 40 c.p.a.
Impone l’indicazione dei motivi specifici del ricorso e preclude doglianze generiche o meramente esplorative.
art. 101 c.p.a.
Concorre a fondare l’onere di specificità delle censure, incompatibile con richieste non supportate da allegazioni e prova adeguate.
Massime di principio
- Il pagamento dell’oblazione edilizia non determina, di per sé, acquiescenza alla relativa quantificazione né fa venir meno l’interesse a ricorrere, quando il pagamento sia stato effettuato con contestuale riserva di ripetizione; il versamento può essere stato eseguito per evitare conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato pagamento.
- L’art. 36 del d.P.R. 380/2001, applicabile all’accertamento di conformità per opere realizzate in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, non prevede il massimale previsto per la diversa fattispecie disciplinata dall’art. 36-bis.
- La contestazione della quantificazione dell’oblazione deve indicare specificamente, per ciascuna opera rilevante, i fatti allegati, le eventuali demolizioni o autorizzazioni, la corrispondenza con i manufatti considerati dall’amministrazione e i parametri di calcolo dell’importo ritenuto dovuto.
- Una doglianza che prospetti importi alternativi senza indicare basi normative, criteri di calcolo e adeguato supporto probatorio ha natura esplorativa e non soddisfa l’onere di specificità dei motivi previsto dagli artt. 40 e 101 c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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