Ordinanza n. 148/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di ingiunzione al pagamento di € 27.107,93 a titolo di sanzione amministrativa edilizia ex artt. 36 e 38 d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione edilizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, anche mediante motivi aggiunti, l’ordinanza comunale n. 10 del 9 ottobre 2025, con la quale gli è stato ingiunto il pagamento di € 27.107,93 quale sanzione amministrativa edilizia. Sono state contestate, ove occorrente, anche una valutazione dell’Agenzia del Territorio, una deliberazione della Giunta comunale e una dichiarazione del Sindaco prodotta in giudizio. È stato inoltre proposto, in subordine, il risarcimento del danno. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, rinviando le questioni di rito e di merito alla fase appropriata.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha accolto la domanda cautelare. A un sommario esame, e senza anticipare la valutazione delle questioni di rito da svolgere nel merito, ha ritenuto sussistenti i presupposti per confermare le misure cautelari temporanee già adottate con la precedente ordinanza n. 275 del 28 febbraio 2026. Per l’effetto, ha sospeso l’esecuzione dell’ordinanza comunale impugnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La decisione di merito è stata fissata all’udienza pubblica del 10 febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base normativa della sanzione amministrativa edilizia oggetto dell’ingiunzione comunale; l’ordinanza cautelare non ne precisa l’interpretazione.
art. 38 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base normativa della sanzione amministrativa edilizia oggetto dell’ingiunzione comunale; l’ordinanza cautelare non ne precisa l’interpretazione.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della domanda cautelare; il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere l’esecuzione dell’atto impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice amministrativo può sospendere l’esecuzione del provvedimento impugnato sulla base di una valutazione sommaria, rinviando l’esame definitivo delle questioni di rito e di merito alla fase di cognizione piena.
- La conferma di una misura cautelare temporanea richiede una rinnovata valutazione sommaria della sussistenza dei presupposti cautelari, senza che tale valutazione anticipi necessariamente la decisione di merito.
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