Cassazione Penale, Sentenza n. 2577/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su un unico motivo: violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) c.p.p., in relazione agli artt. 133 c.p. e 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente contestava la reformatio in pejus operata in sede di rinvio a seguito della declaratoria di incostituzionalità (sent. Corte cost. n. 40/2019) della parte di art. 73 che aveva ridotto il minimo edittale da otto a sei anni. In particolare, deduceva che il GUP aveva originariamente determinato una pena-base pari a otto anni (minimo edittale allora vigente) poi aumentata per l'aggravante di cui all'art. 80 t.u. stupefacenti e ridotta per il rito abbreviato; la nuova determinazione del Collegio di rinvio avrebbe comunque prodotto una pena-base complessivamente superiore rispetto a quella originaria in termini assoluti o comunque avrebbe inciso peggiorativamente sulla posizione dell'imputato, integrando così un divieto di reformatio in pejus.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte di Appello, nel procedimento di rinvio, avesse correttamente tenuto conto del nuovo limite edittale scaturente dalla sentenza della Corte costituzionale e avesse rideterminato la pena entro la nuova cornice normativa, motivando la scelta della pena-base richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p. (quantità di stupefacenti, precedenti dell'imputato). La Corte ha ribadito che il giudice di rinvio non è vincolato ai valori aritmetici fissati dal GUP precedente e non è tenuto a seguire un criterio proporzionale che mantenga matematicamente la stessa relazione rispetto alla pena prima della declaratoria di incostituzionalità; è obbligato però a ricalcolare la pena nell'ambito della nuova ampiezza edittale e a motivare adeguatamente. Poiché la pena definitiva inflitta dalla Corte di Appello è risultata comunque inferiore a quella pronunciata dal primo giudice, non si è configurata reformatio in pejus. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti)
La Corte costituzionale (sent. n. 40/2019) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte che prevedeva il minimo edittale di otto anni; la Corte di Cassazione ha ritenuto che, dopo la declaratoria, il giudice di rinvio debba rideterminare la pena nella nuova cornice edittale (minimo sei anni) senza essere vincolato a un calcolo aritmetico rispetto alla precedente determinazione
art. 133 c.p.
Usato come criterio-guida per la determinazione della pena base e per motivare la scelta della Corte di Appello (valutazione delle circostanze, gravità del fatto, precedenti, quantità di stupefacente)
art. 80 t.u. stupefacenti (aggravante)
Nel procedimento di primo grado l'aggravante era stata applicata; in seguito sono intervenute valutazioni diverse in sede di appello e rinvio, ma la Corte ha considerato le circostanze rilevanti ai fini della rievaluazione della pena
art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) c.p.p.
Richiamati dal ricorrente come presunte violazioni di motivazione e di apprezzamento probatorio; la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato
art. 616 c.p.p.
Norma invocata per irrogare una sanzione pecuniaria al ricorrente a titolo di responsabilità per il gravame processuale ritenuto ingiustificato
Sentenza Corte Costituzionale
Ha inciso sull'assetto edittale dell'art. 73; la Cassazione ha richiamato questa pronuncia per giustificare la necessità di ricalcolare la pena nel nuovo ambito normativo
D.L. 137/2020, art. 23 co. 8
Richiamato quale base procedurale per lo svolgimento del ricorso con contraddittorio scritto
Massime di principio
- Dopo una pronuncia della Corte costituzionale che modifica i limiti edittali, il giudice che ricalcola la pena in sede di rinvio deve operare all'interno della nuova cornice normativa e motivare la scelta secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; non è vincolato a riprodurre aritmeticamente la pena precedente
- Non costituisce automaticamente reformatio in pejus la diversa determinazione della pena-base operata dal giudice di rinvio se la pena finale non risulta peggiorativa rispetto a quella già inflitta e se la Corte motiva adeguatamente il nuovo apprezzamento
- Se il giudice di primo grado non ha motivato puntualmente la scelta della pena-base (es. ha fatto generico richiamo ai criteri legali), il giudice di rinvio ha margine discrezionale per rideterminare la pena, purché supporti la scelta con motivazione sufficiente
- Per contestare con successo la rideterminazione della pena dopo una declaratoria di incostituzionalità è necessario dimostrare concretamente che la nuova determinazione peggiora la posizione dell'imputato (con confronto aritmetico e giuridico) o che manca del tutto motivazione sui punti decisivi
- Nelle impugnazioni in Cassazione il motivo di censura sulla motivazione (art. 606 co.1 lett. b) ed e)) richiede che siano individuate specifiche contraddizioni o illogicità; argomentazioni generiche o meri rilievi aritmetici senza prova di pregiudizio sostanziale sono spesso dichiarate manifestamente infondate
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