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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25389/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010 con cui venivano recuperate IRES, IRAP e IVA, perché l'Ufficio aveva disconosciuto l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche ex art. 148 TUIR e il regime agevolato di cui alla L. n. 398 del 1991. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso, ritenendo non provata l'effettiva attività non commerciale conforme allo statuto, la regolare vita associativa e la ricorrenza dei presupposti per i benefici fiscali, valorizzando anche irregolarità nelle comunicazioni al pubblico e nella gestione interna. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, ex art. 132 c.p.c. e artt. 24 e 111 Cost.; 2) violazione dell'art. 2729 c.c., sostenendo che le presunzioni poste a base dell'accertamento fossero meri indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; 3) omesso esame di un fatto decisivo sulla effettività della vita associativa, lamentando che la CTR non avesse valutato statuto, domande di ammissione dei soci e verbali assembleari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata, pur concisa, consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto in realtà a contestare la valutazione di fatto e delle prove compiuta dai giudici di merito, sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale e non come violazione di legge. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per doppia conforme e perché il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata esplicita valutazione di singoli documenti o prove. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 148 TUIR

    agevolazioni fiscali per enti associativi; la loro spettanza richiede la prova dei relativi presupposti sostanziali e formali da parte del contribuente che ne invoca l'applicazione

  • L. n. 398 del 1991

    regime fiscale agevolato per associazioni sportive; non applicabile in mancanza di prova dei requisiti e in presenza di irregolarità nella gestione e nell'attività

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici e la loro valutazione appartengono al prudente apprezzamento del giudice di merito; in cassazione non è ammesso un riesame del merito delle risultanze probatorie

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è nulla solo se la motivazione è mancante o apparente, cioè se non consente di percepire il percorso logico della decisione

  • art. 24 Cost.

    richiamato insieme alle garanzie processuali per denunciare il vizio motivazionale, ma il motivo è stato respinto perché la decisione era comprensibile

  • art. 111, comma 6, Cost.

    impone la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; il requisito è rispettato anche da motivazione sintetica ma intellegibile

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    dedotto come mezzo di impugnazione per nullità della sentenza per difetto di motivazione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    non può essere utilizzato per censurare la mera ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio concerne solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori

  • art. 348 ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame è inammissibile se non si indicano specificamente le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente sul piano grafico, non consente di ricostruire il ragionamento decisorio; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente.
  • In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, comprese le presunzioni semplici.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la mancata analitica confutazione di ogni documento o prova.
  • Quando vi è doppia conforme, la censura per omesso esame richiede la specifica indicazione delle differenti rationes decidendi di primo e secondo grado.
  • Chi invoca un regime fiscale agevolato deve provare la sussistenza dei relativi presupposti sostanziali e formali, non essendo sufficiente il solo richiamo alla qualifica soggettiva dell'ente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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