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Ordinanza

Ordinanza n. 379/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del Questore di Firenze emesso e notificato il 10 ottobre 2025 (prot. n. 672), col quale è stato rifiutato il permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente, avverso il quale in data 9 novembre 2025 veniva proposto ricorso gerarchico, sul quale si formava silenzio-rigetto lo scorso 8 febbraio.

Giustizia amministrativa202600683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno adottato dal Questore di Firenze, con successivo silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Firenze con cui era stato rifiutato il permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego era fondato su una condanna penale successivamente revocata dalla Corte di Appello di Firenze. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha inoltre rappresentato di avere valutato positivamente l'istanza di riesame presentata dal ricorrente.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per la tutela cautelare, valorizzando il venir meno della condanna posta a fondamento del diniego e la valutazione positiva dell'istanza di riesame da parte dell'Amministrazione. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'esecutività del provvedimento impugnato, anche per consentire la permanenza del ricorrente sul territorio nazionale e lo svolgimento di attività lavorativa. La decisione sul merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 12 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo; il giudice ha disposto la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il venir meno della condanna penale posta a fondamento di un diniego di permesso di soggiorno costituisce un elemento idoneo a giustificare la sospensione dell'esecutività del provvedimento, quando incide sul presupposto sostanziale della decisione amministrativa.
  • La valutazione positiva, da parte dell'amministrazione, di un'istanza di riesame del diniego impugnato rafforza la sussistenza dei presupposti per una misura cautelare di sospensione, in attesa della definizione del giudizio di merito.
  • La sospensione cautelare di un diniego di permesso di soggiorno può essere disposta anche al fine di consentire la permanenza dello straniero sul territorio nazionale e lo svolgimento di attività lavorativa fino alla decisione di merito.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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