Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32012/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

La controversia riguarda un contratto di affitto agrario di terreni. La società affittante ha chiesto la declaratoria di cessazione del rapporto per scadenza del termine e il rilascio dei fondi. La società affittuaria si è opposta, chiedendo il rigetto della domanda e deducendo, in via riconvenzionale, l'esistenza di un nuovo contratto verbale di affitto a condizioni diverse e di durata quindicennale. Il Tribunale ha accolto la domanda principale, ha dichiarato improponibile la riconvenzionale per mancato previo tentativo di conciliazione e ha condannato al rilascio. In appello la decisione è stata confermata. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 158 e 276 c.p.c., sostenendo la nullità della sentenza di primo grado per mutamento della composizione del collegio tra due udienze nelle quali si sarebbe svolta la discussione; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e difetto di motivazione, lamentando che i giudici di merito avrebbero omesso di esaminare, almeno come eccezione riconvenzionale, la deduzione dell'intervenuto nuovo accordo verbale di affitto, confondendola con la domanda riconvenzionale dichiarata improponibile.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il principio di immutabilità del collegio fosse stato rispettato perché l'udienza decisiva del 10 luglio 2018 aveva comunque visto la discussione integrale della causa dinanzi al collegio poi decidente. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, pur essendo corretta la declaratoria di improponibilità della domanda riconvenzionale per difetto del previo tentativo di conciliazione, i giudici di merito avrebbero dovuto comunque valutare il fatto dedotto dalla convenuta come eccezione riconvenzionale idonea a paralizzare, almeno in parte, la domanda di rilascio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata la base del primo motivo, dedotto per violazione di norme processuali sulla composizione del collegio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stata la base del secondo motivo, dedotto per violazione dell'art. 112 c.p.c. e per vizio motivazionale.

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la nullità della sentenza per mutamento della composizione del collegio.

  • art. 276 c.p.c.

    Interpretato nel senso che i giudici che deliberano devono essere gli stessi che hanno assistito alla discussione; la nullità sussiste solo se la decisione è resa da un collegio diverso da quello che ha partecipato all'ultima discussione rilevante.

  • art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi su ciò che è stato dedotto; la deduzione del fatto come eccezione riconvenzionale non può essere omessa solo perché la domanda riconvenzionale è inammissibile.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la tempestiva costituzione del convenuto consente di considerare la deduzione del fatto nei termini processuali, pur se la riconvenzionale sia poi improponibile.

  • art. 418 c.p.c.

    La mancata richiesta di spostamento dell'udienza rende inammissibile la domanda riconvenzionale proposta nel rito applicabile, ma non impedisce la valutazione del fatto come eccezione.

  • art. 375 c.p.c.

    Indicato tra le norme che consentono la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 376 c.p.c.

    Indicato tra le norme che consentono la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indicato tra le norme che consentono la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel rito agrario, come nel rito del lavoro, il principio di immutabilità del collegio giudicante opera con riferimento alla fase di discussione vera e propria: la nullità della sentenza si configura solo se il collegio che decide non è quello che ha assistito alla discussione rilevante ai fini della decisione.
  • Ai fini dell'art. 276 c.p.c., è sufficiente che la decisione sia assunta dal collegio dinanzi al quale si è svolta l'ultima discussione integrale o la precisazione delle conclusioni; un mutamento del collegio in precedenti udienze di trattazione non determina di per sé nullità.
  • La domanda riconvenzionale proposta senza il previo adempimento del presupposto processuale richiesto dal rito può essere dichiarata inammissibile o improponibile, ma il fatto posto a base della riconvenzionale, se idoneo a incidere sul diritto azionato dall'attore, deve essere comunque esaminato come eccezione riconvenzionale.
  • Il giudice non può confondere la domanda riconvenzionale con l'eccezione di merito: l'inammissibilità della prima non esonera dall'obbligo di valutare se il medesimo fatto dedotto sia opponibile come fatto impeditivo, estintivo o modificativo della pretesa principale.
  • Quando il convenuto deduce l'esistenza di un diverso rapporto contrattuale quale fatto idoneo a paralizzare la domanda avversaria, il giudice deve scrutinare tale allegazione almeno nei limiti in cui incide sulla domanda principale, anche se la domanda autonoma correlata sia processualmente inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.