Sentenza n. 525/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento della lettera - provvedimento 31.01.2024, prot. n. -OMISSIS- con la quale la Sovrintendenza per i BB.CC.AA. di -OMISSIS- ha comunicato al ricorrente l'inammissibilità della richiesta di nulla-osta di competenza in sanatoria ex L. n. 47/1985, per l'immobile sito in -OMISSIS-, c.da -OMISSIS-, complesso edilizio -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento della Soprintendenza che ha dichiarato inammissibile l’istanza di compatibilità paesaggistica relativa a un fabbricato originario e a successivi interventi di ampliamento oggetto di distinte domande di condono
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un fabbricato realizzato nel 1976 in assenza di titolo edilizio, riferisce che il dante causa aveva presentato nel 1986 domanda di condono ai sensi della l. n. 47/1985. Nel 2003 egli aveva poi realizzato un innalzamento della copertura di circa 80 centimetri e un soppalco interno, presentando una distinta domanda di condono ai sensi della l. n. 326/2003. Nel 2024 ha presentato un’unica istanza di compatibilità paesaggistica relativa sia al corpo originario sia agli ampliamenti. La Soprintendenza l’ha dichiarata inammissibile ritenendo che il fabbricato costituisse un “unicum” inscindibile e che l’insanabilità degli ampliamenti realizzati dopo l’imposizione del vincolo, desunta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022 e dalla circolare dipartimentale n. 2/2022, impedisse anche l’esame separato del corpo originario. Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e l’eccesso di potere per sviamento, per omessa comunicazione dei motivi ostativi. Il secondo deduceva violazione e falsa applicazione della legge, eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che i due abusi, oggetto di procedimenti autonomi e materialmente distinguibili, dovessero essere valutati separatamente secondo i rispettivi regimi paesaggistici vigenti nel 1976 e nel 2003. Si contestava inoltre che la Soprintendenza avesse svolto una valutazione edilizio-urbanistica estranea alle proprie competenze e non avesse indicato specifiche ragioni paesaggistiche ostative all’esame del corpo originario. Il terzo motivo denunciava disparità di trattamento rispetto ad altri immobili dello stesso complesso, per i quali sarebbero state esaminate le opere anteriori al vincolo e dichiarate inammissibili soltanto quelle successive.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato ammissibile il ricorso, ritenendo immediatamente impugnabile il parere o provvedimento paesaggistico endoprocedimentale quando, per il suo carattere vincolante, determina un arresto procedimentale non superabile. Nel merito ha accolto il ricorso per difetto di istruttoria, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi. La documentazione dimostrava che il corpo originario e gli ampliamenti erano descritti in due domande di condono autonome, corredate da relazioni ed elaborati grafici idonei a distinguere le opere in pianta, prospetto e sezione. L’ampliamento del 2003, consistente nella sopraelevazione della copertura e nella realizzazione di un soppalco, era stato eseguito ventisette anni dopo la realizzazione di un organismo edilizio già completo e autonomo. Pertanto, la Soprintendenza non poteva considerare automaticamente l’intero fabbricato come un unico manufatto inscindibile e sottrarre all’esame anche il corpo originario sulla base dell’eventuale insanabilità dell’ampliamento successivo. Il principio di unitarietà della sanatoria non opera rigidamente quando le opere abusive riguardano porzioni materialmente e funzionalmente autonome e scindibili. Il provvedimento è stato annullato, con obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi entro sessanta giorni, svolgendo una valutazione paesaggistica disgiunta: per il corpo originario secondo il regime vigente nel 1976 e per la superfetazione secondo quello vigente nel 2003. Le spese sono state compensate in ragione della natura procedimentale del vizio.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La dedotta violazione delle garanzie partecipative non è stata esaminata nel merito, essendo il ricorso accolto per il più liquido vizio di difetto di istruttoria.
l. 47/1985
La domanda di condono relativa al corpo di fabbrica originario costituisce un procedimento autonomo rispetto alla domanda concernente gli ampliamenti successivi.
l. 326/2003
La domanda di condono relativa agli interventi ampliativi del 2003 deve essere valutata distintamente da quella relativa al manufatto originario.
art. 24 l. reg. Sicilia 15/2004
La disciplina regionale di recepimento del terzo condono è richiamata nel quadro dell’inammissibilità delle opere realizzate in aree vincolate, come interpretata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Il TAR distingue il procedimento fisiologico di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 dal parere paesaggistico reso nell’ambito del condono edilizio, ritenendo in quest’ultimo caso impugnabile l’atto endoprocedimentale vincolante che determini un arresto procedimentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa richiamata per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Il parere paesaggistico reso nell’ambito di un procedimento di condono edilizio, pur essendo formalmente endoprocedimentale, è immediatamente impugnabile quando abbia natura vincolante e determini un arresto procedimentale non superabile; in tale ipotesi il privato ha la facoltà, non l’onere, di impugnarlo immediatamente, senza dover attendere il provvedimento finale comunale.
- Il principio di unitarietà della sanatoria non opera rigidamente quando le opere abusive riferite a un medesimo fabbricato siano materialmente e funzionalmente autonome e scindibili, come nel caso di un corpo edilizio originario completo e di una successiva sopraelevazione o superfetazione.
- Quando siano state presentate distinte domande di condono per opere realizzate in epoche diverse e gli elaborati tecnici consentano di individuarne separatamente consistenza e incidenza, l’amministrazione deve svolgere valutazioni paesaggistiche disgiunte, applicando a ciascun intervento il regime paesaggistico vigente al momento della sua realizzazione.
- È viziato per difetto di istruttoria il provvedimento che considera l’intero fabbricato un “unicum” inscindibile senza confrontarsi con la documentazione tecnica che dimostra la distinguibilità materiale e funzionale delle opere originarie rispetto agli ampliamenti successivi.
- L’annullamento per un vizio procedimentale di istruttoria comporta, nel caso esaminato, l’obbligo dell’amministrazione di rinnovare la valutazione paesaggistica senza predeterminare l’esito sostanziale delle singole domande di condono.
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