Ordinanza n. 8895/2026 - Roma, Sezione 1B
PER L’ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente ad essere richiamato in servizio in ausiliaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 886,992,993, 1871 c. 3 e 1876 Codice Ordinamento Militare, in luogo dell’applicato art. 986 Codice Ordinamento militare NONCHE’ PER LA CONDANNA al risarcimento, in forma specifica o per equivalente, del danno ingiusto subito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento dell’amministrazione relativo al mancato richiamo in servizio in ausiliaria e conseguente pretesa risarcitoria
Esito
La controversia
Il ricorrente, già congedato per limiti d’età nel 2014 e transitato in ausiliaria fino al 29 dicembre 2019, ha chiesto l’accertamento del diritto a essere richiamato in servizio in ausiliaria ai sensi degli artt. 886, 992, 993, 1871, comma 3, e 1876 del Codice dell’ordinamento militare, anziché in applicazione dell’art. 986 del medesimo Codice, nonché la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente. Il TAR Lazio ha rilevato d’ufficio un possibile profilo di incompetenza territoriale, sottoponendolo al contraddittorio delle parti nell’udienza pubblica. La questione riguardava l’individuazione del foro competente, considerato che, al momento della proposizione del ricorso nel 2024, il rapporto di servizio era già cessato e il ricorrente risiedeva in San Giovanni La Punta (CT).
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale. Ha ritenuto inapplicabili sia il criterio dell’autorità emanante sia il foro speciale della sede di servizio, poiché l’azione è stata proposta dopo la cessazione del rapporto di servizio. Deve quindi applicarsi il criterio ordinario previsto dall’art. 13 c.p.a., individuando il TAR competente in relazione all’ambito territoriale nel quale si producono gli effetti diretti della controversia. Secondo il criterio seguito dalla Sezione per le domande proposte da soggetti che hanno perso lo status militare, tali effetti si radicano nel luogo di residenza del ricorrente al momento della proposizione del ricorso. Poiché il ricorrente risiedeva in provincia di Catania, il giudice territorialmente competente è stato individuato nel TAR Sicilia. Il giudizio dovrà essere riassunto davanti a tale giudice nei modi e nei termini perentori stabiliti dall’art. 15 c.p.a. Le spese del giudizio davanti al TAR Lazio sono state compensate in ragione della pronuncia in rito.
Norme richiamate
artt. 886, 992, 993, 1871, comma 3, e 1876 Codice dell’ordinamento militare
Norme invocate dal ricorrente a fondamento della pretesa di richiamo in servizio in ausiliaria; il TAR non ne ha esaminato il merito.
art. 986 Codice dell’ordinamento militare
Disposizione la cui applicazione il ricorrente intendeva contestare; il TAR non ne ha esaminato il merito.
art. 13 c.p.a.
In assenza di applicabilità del criterio dell’autorità emanante e del foro speciale della sede di servizio, trova applicazione il criterio generale della competenza territoriale collegato all’ambito di estensione degli effetti diretti della controversia.
art. 15 c.p.a.
La causa deve essere riassunta davanti al TAR Sicilia, giudice indicato come competente, nei modi e nei termini perentori previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- Quando una controversia concernente lo status o il rapporto di servizio militare è proposta dopo la cessazione del rapporto, non si applicano il foro speciale della sede di servizio né, secondo quanto affermato nella decisione, il criterio dell’autorità emanante; trova applicazione il criterio generale dell’art. 13 c.p.a.
- Per il soggetto che abbia perso lo status di militare, il TAR territorialmente competente per la controversia relativa agli effetti del provvedimento o del comportamento amministrativo è individuato, secondo il criterio seguito dalla Sezione, nel TAR del luogo di residenza del ricorrente al momento della proposizione del ricorso, quale ambito territoriale degli effetti diretti della res controversa.
- La declaratoria di incompetenza territoriale impone la riassunzione del giudizio davanti al giudice indicato come competente nei modi e nei termini perentori stabiliti dall’art. 15 c.p.a.
Come è indicizzato
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