Ordinanza n. 1295/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria dei candidati vincitori della «Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 dell'11 luglio 2025) », per la Direzione Regionale Lombardia, pubblicata il 27 novembre u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa della presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; -dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 27 novembre u.s., con cui l'Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per la Direzione Regionale Lombardia, a causa della presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per la Direzione Regionale Lombardia; - degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascuna Direzione Regionale, nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei; -degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascuna Direzione Regionale, nella parte in cui è previsto che “Quattro posti non vengono assegnati in attesa dell'esito della prova asincrona prevista nei casi di cui al punto 5.6 del bando”; -dell'elenco dei candidati idonei per la Direzione Regionale Lombardia, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente; -dell'avviso con cui la p.a. ha comunicato gli esiti (in forma anonima) della prova scritta del concorso de quo, in data 4 novembre u.s., nella parte in cui è stato attribuito all'odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati; -dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; -del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta, pari a 20,1 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; -del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 37, 44, 45 e 66, del correttore e del foglio risposte; -dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 37, 44, 45 e 66, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; -del Provvedimento Prot. REGISTRO UFFICIALE|379410|16-10-2025], con cui la PA ha negato alla ricorrente la concessione dei tempi aggiuntivi ai fini dell'espletamento della prova scritta del concorso de quo; -del Provvedimento Prot. REGISTRO UFFICIALE|404411|24-10-2025], con cui la PA ha confermato la negazione alla ricorrente della concessione dei tempi aggiuntivi ai fini dell'espletamento della prova scritta del concorso de quo; -del verbale della Commissione esaminatrice n. 16 del 23 ottobre 2025, nella parte in cui la Commissione, riunitasi al fine di esaminare l'istanza di riesame del diniego di tempi aggiuntivi inviata a mezzo pec dalla ricorrente, ha confermato la negazione della misura richiesta; -del verbale della Commissione esaminatrice n. 6 del 2 ottobre 2025, nella parte in cui la Commissione, riunitasi al fine di esaminare l'istanza di concessione dei tempi aggiuntivi inviata a mezzo pec dalla ricorrente, ha rilevato l'impossibilità di concedere i tempi aggiuntivi; - per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente; -dell'art. 3.8 del bando di concorso, nella parte in cui prevede che “Ai candidati disabili si applicano le norme di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e all'articolo 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che consentono agli interessati di usufruire dei tempi aggiuntivi e dei sussidi previsti in relazione alla disabilità; . In tal caso i candidati con disabilità dovranno specificare, nell'apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i file dovranno essere in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta”; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; per l'adozione di idonee misure cautelari volte a disporre l'ammissione della ricorrente nel novero dei candidati vincitori riservisti del concorso per la Direzione Regionale Lombardia, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti; nonché per l'accertamento dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nel novero dei candidati vincitori riservisti del concorso per la Direzione Regionale Lombardia; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nel novero dei candidati vincitori riservisti del concorso per la Direzione Regionale Lombardia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria dei vincitori e atti della prova scritta della selezione pubblica per funzionari giuridico-tributari, inclusi il punteggio attribuito, alcuni quesiti asseritamente errati e i dinieghi dei tempi aggiuntivi richiesti dalla candidata disabile
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e organismo gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria della selezione pubblica per 2.700 funzionari giuridico-tributari, nella parte relativa alla Direzione regionale Lombardia, sostenendo di essere stata illegittimamente esclusa dal novero dei vincitori riservisti. Ha dedotto che il punteggio di 20,1 punti fosse inferiore a quello spettante a causa dell'erroneità o ambiguità dei quesiti nn. 37, 44, 45 e 66 del questionario, nonché del relativo correttore e foglio risposte. Ha inoltre contestato il diniego dei tempi aggiuntivi richiesti in ragione della disabilità, il successivo riesame negativo e le pertinenti determinazioni della commissione esaminatrice, censurando anche il bando nella parte relativa alla disciplina degli ausili e dei tempi aggiuntivi. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'ammissione cautelare tra i vincitori riservisti, l'accertamento del diritto all'inclusione nella posizione spettante e il risarcimento in forma specifica. Il giudice ha rilevato, senza anticipare la valutazione sull'ammissibilità e sul merito delle doglianze, che il ricorso era stato notificato ad almeno un controinteressato, ma che occorreva integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e/o idonei utilmente collocati in graduatoria, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta per insussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile. Nel bilanciamento degli interessi, il TAR ha ritenuto prevalente, allo stato, l'interesse pubblico al mantenimento degli effetti della graduatoria, considerato che i vincitori erano già stati assunti. Ha inoltre osservato che un eventuale accoglimento del ricorso nel merito sarebbe comunque idoneo a soddisfare l'interesse della ricorrente, escludendo così l'urgenza della tutela cautelare. Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria e ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate e sul portale della Direzione regionale interessata. La notificazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la prova depositata entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità. È stata riservata la fissazione dell'udienza pubblica di merito a seguito di istanza della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; la domanda è stata respinta per l'insussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 41, comma 2, c.p.a.
il gravame è stato notificato ad “almeno un controinteressato”
È stato ritenuto sufficiente per la proposizione del ricorso, ferma la necessità di integrare successivamente il contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, in presenza di un numero elevato di controinteressati e di difficoltà nel reperimento dei relativi indirizzi, la notificazione per pubblici proclami.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento delle domande.
art. 27, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale base normativa, insieme all'art. 41, comma 4, per la notificazione del gravame per pubblici proclami.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La mancata effettuazione della notificazione per pubblici proclami o il mancato deposito della relativa prova nei termini stabiliti comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 30 c.p.a.
È stato invocato dalla ricorrente per ottenere il risarcimento in forma specifica, ma la relativa domanda non è stata definita in questa fase cautelare.
art. 20 l. 104/1992
Richiamato dal bando quale fondamento della possibilità per i candidati disabili di usufruire di tempi aggiuntivi e ausili nelle prove concorsuali; il merito della relativa censura è stato riservato.
art. 16 l. 68/1999
Richiamato dal bando in materia di tempi aggiuntivi e ausili per i candidati con disabilità; il giudice non ne ha ancora valutato l'applicazione concreta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha giustificato l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Ha concorso a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la tutela deve essere negata quando non sia dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile e l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito sia comunque idoneo a soddisfare l'interesse del ricorrente.
- Quando il ricorso contro una graduatoria concorsuale può incidere sulla posizione di tutti i vincitori e degli idonei utilmente collocati, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di ciascun soggetto potenzialmente pregiudicato dall'accoglimento.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, con indicazione degli elementi essenziali del giudizio e pubblicazione del ricorso e del provvedimento autorizzativo.
- La notificazione per pubblici proclami e il deposito della relativa prova devono essere compiuti entro i termini perentori fissati dal giudice; l'inosservanza comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
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