Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3027/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione volto a censurare il rigetto dell'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali. Il ricorrente denunciava violazione di legge e inosservanza della sentenza rescindente (Cass. n. 17080/2023) e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe motivato il diniego valorizzando esclusivamente i reati commessi (art. 73 d.P.R. 309/1990) e il carico pendente, senza effettuare una valutazione prognostica della personalitaà e dei comportamenti successivi, né spiegare perché la relazione di sintesi positiva del carcere non fosse rilevante.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, dichiarandolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catania. La Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio abbia disatteso il mandato della sentenza rescindente e non abbia svolto la necessaria valutazione prognostica: il provvedimento si era concentrato su fatti del passato e su carichi pendenti senza motivare specificamente le ragioni ostative e senza valutare la condotta attuale (anche alla luce della relazione di sintesi del 19/04/2023 che evidenziava ammissione di responsabilità). Pertanto la decisione va rinnovata conformemente ai principi indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990

    La natura e la gravitaà dei reati per cui si espia la pena costituiscono il punto di partenza della valutazione, ma non possono da sole determinare in senso negativo la negazione dell'affidamento; devono essere contestualizzate rispetto alla condotta successiva e alla prospettiva di recupero.

  • Codice penale, art. 372

    Richiamato come pregresso precedente penale; peroé, nella specie, intervenuta pronuncia di non luogo a procedere per prescrizione, per cui tale elemento non poteva essere assunto come motivo decisivo senza considerare il contesto e la condotta attuale.

  • Cass. Sez. I, sent. n. 17080/2023 (dep. 2024)

    sentenza n. 17080 del 17/11/2023 (dep. 2024)

    Sentenza rescindente che aveva annullato con rinvio il precedente rigetto e aveva indicato la necessitaà di una motivazione che non si limiti ad una generica valorizzazione della pluralità dei fatti e del carico pendente, ma che svolga una specifica valutazione prognostica della personalità e dei comportamenti successivi.

  • Cass. Sez. I, precedenti giurisprudenziali (Incarbone, Nicolai, Naretto, S. ecc.)

    Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015; Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019 (dep. 2020); Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013; Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018

    Principi consolidati: la valutazione per l'affidamento in prova deve partire dall'analisi della personalità, ma includere necessariamente l'esame della condotta successiva e attuale; non occorre la prova di una completa revisione critica del passato, ma almeno l'avvio di tale processo; tra gli indicatori apprezzabili figurano l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte pregresse, l'adesione a valori sociali, la condotta di vita attuale, l'attaccamento familiare e le prospettive di risocializzazione.

Massime di principio

  • Per valutare l'affidamento in prova ai servizi sociali il giudice deve partire dall'analisi della personalità del condannato ma integrare obbligatoriamente la valutazione con i comportamenti successivi e attuali; la mancata valutazione prognostica integra vizio di motivazione.
  • La gravitaà e la natura dei reati rilevano come punto di partenza ma non giustificano un rigetto automatico: occorre motivare specificamente perché tali elementi escludano anche minimamente l'avvio di un processo di rieducazione.
  • Non si richiede la prova di una completa revisione critica del passato; è sufficiente che emerga l'avvio di un processo critico e la presenza di indicatori positivi (assenza di nuove denunce, ammissione di responsabilità, legami familiari, condotta attuale coerente).
  • I procedimenti pendenti o le condanne pregresse devono essere valutati con riferimento alla loro dimensione temporale e al loro impatto sulla prognosi di rischio di recidiva; il semplice richiamo a carichi pendenti senza analisi non regge.
  • Se il giudice non motiva adeguatamente la rilevanza negativa di elementi pregressi o ignora valutazioni positive documentate (es. relazione di sintesi), la decisione può essere annullata e rinviata per nuovo esame.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.