Sentenza n. 1088/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento a) del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS- dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Direzione Risorse Umane - Sezione Procedure Concorsuali, di esclusione dell'odierna ricorrente dal concorso pubblico, per esami, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio di Collocamento Mirato di Bari, per la copertura di n. 12 posti di categoria “B” - posizione economica “B3” - area amministrativa, nonché degli atti connessi; b) in subordine, del bando di concorso pubblico, per esami, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio di Collocamento Mirato di Bari, per la copertura di n. 12 posti di categoria “B” - posizione economica “B3” - area amministrativa per le esigenze dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, indetto con D.D.G. n. 676 del 28.06.2023 e modificato con D.D.G. n. 725 del 10.07.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale riservata agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento mirato; in subordine, bando di concorso
Esito
Favorevole al resistente (università; ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’esclusione dal concorso bandito dall’Università degli Studi di Bari per 12 posti di categoria B, posizione economica B3, area amministrativa, riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 iscritti negli elenchi del Collocamento Mirato di Bari. Ha dedotto la violazione degli artt. 3, 4 e 38 Cost., della legge n. 68/1999, del d.P.R. 12 ottobre 2017, del d.lgs. n. 165/2001, della legge n. 183/2010 e della Direttiva ministeriale n. 1 del 24 giugno 2019. In particolare, ha sostenuto che il proprio status di figlia di vittima del dovere, unitamente alla condizione di persona con disabilità e alla precedente iscrizione nelle liste, avrebbe dovuto consentirle la partecipazione alla selezione riservata, invocando le regole di equiparazione e di priorità previste per le vittime del dovere e le categorie equiparate. In subordine, ha contestato il bando perché l’Università avrebbe dovuto bandire prima una procedura per i soggetti di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999, richiamando anche la presenza di posti disponibili. L’Università ha eccepito l’inammissibilità per omessa tempestiva impugnazione della clausola del bando che limitava la partecipazione ai soggetti indicati.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo anzitutto inammissibile e, comunque, infondato. La clausola del bando che riservava la selezione ai soli appartenenti alla categoria di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, iscritti nelle liste speciali, era chiara e immediatamente escludente; avrebbe quindi dovuto essere impugnata autonomamente entro il termine decadenziale di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine per presentare le domande, fissata al 3 agosto 2023. Il ricorso straordinario è stato notificato il 23 marzo 2024, oltre tale termine. Nel merito, la ricorrente non possedeva, alla scadenza delle domande, il requisito di iscrizione negli elenchi richiesto dalla lex specialis: secondo le risultanze ARPAL, aveva perso l’iscrizione in seguito a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato iniziato il 15 aprile 2020, di durata superiore a 180 giorni e con reddito lordo annuo prospettico di 8.678 euro, superiore al reddito esente indicato. Il requisito doveva sussistere alla data di scadenza della domanda, e la precedente iscrizione o lo status di figlia di vittima del dovere non potevano sostituirlo. L’esclusione era pertanto corretta e doverosa. Il TAR ha inoltre rilevato che l’Università aveva indetto procedure specifiche per le distinte categorie di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999, richiamando il concorso del 2 maggio 2023 per due posti. La questione relativa alla richiesta di chiamata diretta e al diniego del 17 luglio 2023 è stata ritenuta estranea al giudizio. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 48 c.p.a.
Con atto notificato in data 18 aprile 2024, l’Università ha proposto opposizione avverso il predetto ricorso straordinario, chiedendone la trasposizione, ex art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e art. 48 Cod. proc. amm..
La disposizione è richiamata quale fondamento della trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario, a seguito dell’opposizione dell’Università.
art. 1 l. 68/1999
Giova rammentare che l’art. 1 della legge n. 68/1999 si riferisce tassativamente
La norma individua tassativamente le categorie di persone cui si applica il regime di collocamento obbligatorio richiamato dal bando; lo status di figlia di vittima del dovere, di per sé, non equivale all’appartenenza a una delle categorie elencate.
art. 2 della lex specialis
Giova precisare, altresì, che risulta irrilevante, ai fini in questione, la pregressa iscrizione della deducente nei succitati elenchi, ex art. 2 della lex specialis, secondo cui I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
I requisiti di partecipazione previsti dal bando devono sussistere alla scadenza del termine per presentare le domande; una precedente iscrizione non è sufficiente se il requisito è venuto meno entro quella data.
art. 18, comma 2, l. 68/1999
A ciò si aggiunga che l’Università degli Studi di Bari ha incontestatamente controdedotto di indire - e, anzi, di avere indetto in detto in precedenza - procedure selettive ad hoc per gli appartenenti alle - distinte - categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 ed equiparate
La pronuncia considera distinta la categoria protetta di cui all’art. 18, comma 2, da quella oggetto della procedura impugnata e reputa rilevante che l’amministrazione abbia previsto procedure selettive dedicate per tali categorie.
Massime di principio
- La clausola di un bando che riserva in modo chiaro e inequivoco la partecipazione a una categoria circoscritta di candidati, escludendo gli altri, ha carattere immediatamente lesivo e deve essere impugnata autonomamente entro il termine decadenziale decorrente dalla scadenza del termine per presentare le domande; la sua contestazione successiva insieme all’esclusione è tardiva.
- Quando la lex specialis richiede che i requisiti di ammissione e l’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato sussistano alla data di scadenza delle domande, la precedente iscrizione non basta se il requisito è venuto meno prima di tale data; l’amministrazione deve escludere il candidato che non lo possiede.
- L’appartenenza alla categoria dei familiari di una vittima del dovere non sostituisce, ai fini dell’ammissione a una procedura riservata ai soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 iscritti negli elenchi del collocamento mirato, il possesso degli specifici requisiti richiesti dalla legge e dal bando.
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