Sentenza n. 207/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.3514 Comunicazione: CP700-4485349-P notificata all'azienda agricola in data 06 ottobre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2001/2002, 2002/03; nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare latte per i periodi 2001/2002 e 2002/2003, con conseguente aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti
Esito
Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato la comunicazione AGEA notificata il 6 ottobre 2022, con cui era stato ricalcolato il prelievo supplementare latte relativo ai periodi 2001/2002 e 2002/2003, chiedendo l’annullamento dell’atto e degli atti connessi, compreso l’eventuale aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti. Nel corso del giudizio la parte ricorrente ha rappresentato che l’art. 10-bis, comma 4, del decreto-legge n. 69/2023, convertito dalla legge n. 103/2023, ha previsto che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate secondo la nuova disciplina. Poiché la comunicazione impugnata era stata notificata il 6 ottobre 2022, essa rientrava nell’ambito applicativo della disposizione sopravvenuta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La normativa sopravvenuta ha privato di effetto la comunicazione AGEA impugnata, notificata prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, prevedendone la sostituzione con una nuova comunicazione conforme alla disciplina introdotta. Venuto meno l’effetto lesivo dell’atto impugnato, è venuto meno anche l’interesse attuale alla decisione di merito. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 4, d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023
Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
Le comunicazioni AGEA di ricalcolo già notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e devono essere sostituite secondo la nuova disciplina.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Massime di principio
- Quando una disposizione sopravvenuta priva di effetto l’atto amministrativo impugnato e ne prevede la sostituzione con un nuovo atto, viene meno l’interesse attuale alla decisione di annullamento e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta eliminazione degli effetti lesivi dell’atto impugnato non comporta necessariamente una decisione di merito sulla sua legittimità, ma giustifica la definizione del giudizio in rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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