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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29058/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

Una contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un preavviso di fermo amministrativo fondato su pregresse cartelle di pagamento, contestando la regolarità della loro notificazione. In primo grado il giudice aveva ritenuto valide alcune notifiche, ma aveva escluso la regolarità di due cartelle per mancata produzione della documentazione attestante la notifica. In appello l’agente della riscossione sosteneva che la documentazione già prodotta in primo grado e riprodotta in appello dimostrasse la regolare notificazione delle cartelle, eseguita tramite servizio postale e, secondo la prospettazione dell’ente, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. La CTR ha però rigettato l’appello confermando che non vi fosse prova della notifica di due cartelle presupposte del fermo. In Cassazione l’agente della riscossione ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione solo apparente ai sensi degli artt. 1 e 36 del D.Lgs. 546/1992, 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando che la CTR avesse concluso in modo apodittico sulla mancata prova della notificazione senza indicare in modo analitico la documentazione esaminata e le ragioni del convincimento. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, ha dedotto omesso esame di un punto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo che il giudice di merito non avesse considerato la documentazione effettivamente versata in atti circa la notifica delle cartelle presupposte.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo, affermando che la sentenza d’appello era affetta da motivazione apparente: il giudice di merito aveva concluso per la mancata prova della notifica di alcune cartelle senza descrivere adeguatamente i fatti, gli atti e il ragionamento seguito, impedendo ogni controllo sulla logica della decisione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Campania, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 1 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo per denunciare la nullità della decisione tributaria per motivazione apparente, in combinato con le norme sul contenuto della sentenza.

  • art. 36 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato per sostenere il difetto di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla se manca l’esposizione dei motivi o se la motivazione è solo apparente, cioè non rende percepibile la ratio decidendi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Norma richiamata a sostegno dell’esigenza di una motivazione sufficiente e intellegibile.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È stato il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Richiamato in via subordinata per omesso esame di un punto decisivo della controversia.

  • art. 140 c.p.c.

    Menționato nella ricostruzione dei fatti come modalità di notifica invocata dall’agente della riscossione per le cartelle di pagamento.

Massime di principio

  • Ricorre il vizio di motivazione apparente quando il giudice di merito affermi una conclusione senza indicare in modo comprensibile gli elementi di fatto e le ragioni logico-giuridiche poste a fondamento della decisione, rendendo impossibile il controllo di legittimità.
  • Nel processo tributario, la sentenza deve contenere una motivazione effettiva e non meramente assertiva: non basta richiamare genericamente la documentazione acquisita, occorrendo esplicitare quali atti siano stati esaminati e perché essi conducano alla conclusione adottata.
  • Quando è accolto il motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente, il motivo subordinato relativo all’omesso esame di un fatto decisivo resta assorbito.
  • In tema di impugnazione di atti della riscossione, la validità del provvedimento presupposto resta questione rilevante; tuttavia la sua delibazione in cassazione presuppone una decisione di merito sorretta da motivazione sufficientemente specifica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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