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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5699/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Imperia, in rito abbreviato, per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 (frode fiscale) per gli anni 2015-2017. L'imputato, titolare di ditta individuale, era ritenuto responsabile di aver indicato in dichiarazioni IVA e imposte dirette elementi passivi fittizi per complessivi euro 317.286,00 avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti. Il ricorso contestava: 1) travisamento della prova e vizi di motivazione in relazione al verbale di constatazione e alla ritenuta idoneità delle fatture nonostante la loro genericità (art. 21 DPR 633/1972); 2) eccessività della pena ai sensi dell'art. 135 cod. pen., non avendo adeguatamente considerato la sanzione pecuniaria già irrogata; 3) con motivi aggiunti, si chiedeva il dissequestro delle somme sostenendo accordi di rateizzazione e assenza di pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la tesi difensiva che la mancata indicazione puntuale dell'oggetto nelle fatture (presunta violazione dell'art. 21, comma 2, DPR 633/1972) escluda la natura di fattura e quindi la configurabilità del reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000. I giudici hanno confermato la valutazione di fittizietà delle operazioni basata su elementi obiettivi (azienda emittente priva di personale, mezzi, contabilità, dichiarazioni fiscali; assenza di prova dei pagamenti; spiegazioni contraddittorie). Hanno inoltre escluso l'eccessività della pena, dato che la Corte distrettuale aveva già tenuto conto della sanzione amministrativa nel giudizio di congruità e aveva ridotto la pena rispetto al minimo. Per questi motivi i motivi nuovi depositati in memoria non sono stati esaminati per estensione del vizio di inammissibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    Art. 2: la utilizzazione in dichiarazione di fatture relative a operazioni inesistenti integra il reato di frode tributaria; l'irregolarità formale della fattura non esclude di per sé la rilevanza penale. Art. 12: applicazione delle pene accessorie e determinazione della durata delle misure accessorie in relazione alla pena principale.

  • d.P.R. n. 633 del 1972

    I requisiti formali indicati dall'art. 21 non sono determinanti, in via esclusiva, per escludere la natura di fattura quando il documento presenti gli elementi identificativi fondamentali (data, numero, denominazione, partita IVA, corrispettivi); la genericità dell'oggetto non fa venir meno la qualificazione del documento come fattura se sussistono altri elementi di prova della fittizietà.

  • codice penale

    Richiamato dalla difesa come parametro per lamentare eccessività della pena; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che aveva già considerato la sanzione amministrativa nel bilancio della pena.

  • codice di procedura penale

    art. 585, comma 4; art. 616

    Art. 585, c.4: l'inammissibilità dei motivi principali si estende ai motivi aggiunti/depositati successivamente, impedendone l'esame. Art. 616: in caso di ricorso dichiarato inammissibile, può essere disposto il pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale conseguenza, fissando la somma in euro 3.000,00.

  • Corte costituzionale

    sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai criteri per l'esborso a carico del ricorrente in caso di inammissibilità e alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte di Cassazione ha ritenuto non sussistenti elementi di colpa tali da escludere l'applicazione delle sanzioni previste.

Massime di principio

  • La genericità dell'indicazione dell'oggetto della prestazione in fattura non esclude di per sé la qualificazione del documento come fattura fiscalmente rilevante: la valutazione complessiva degli elementi probatori può portare a ritenere la fattura utilizzabile per configurare frode fiscale.
  • Per dimostrare la fittizietà delle operazioni, i giudici valutano elementi concreti come l'assenza di personale, mezzi, contabilità, dichiarazioni fiscali da parte dell'emittente e la mancanza di prove di pagamento; mere asserzioni difensive di grossolanità dei documenti non sono sufficienti.
  • La sanzione amministrativa già irrogata può essere considerata nel giudizio di determinazione della pena (art. 135 c.p. e bilancio di congruità), senza però escludere la responsabilità penale se gli elementi di reato sono accertati.
  • Motivi nuovi presentati in sede di memoria non sono esaminabili se il ricorso principale è dichiarato inammissibile; è quindi cruciale sollevare tutte le questioni pertinenti nel ricorso principale.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile e in assenza di colpa nella proposizione dello stesso, la parte può comunque essere condannata al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende, secondo i criteri dell'art. 616 c.p.p.

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