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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00930/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011 emesso nei confronti di un'associazione, in relazione al quale l'Ufficio, in mancanza della dichiarazione dei redditi, aveva ricostruito induttivamente maggiori ricavi ai fini IRES e IRAP, imputando la somma ricevuta da una società che gestiva apparecchi da intrattenimento come compenso per l'installazione degli apparecchi nei locali dell'associazione. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, affermando che la questione fosse identica a quella già decisa per gli anni 2009-2010 e che, per le ragioni già espresse in quella precedente decisione, l'attività dell'associazione non fosse qualificabile come attività d'impresa, con conseguente applicabilità del regime forfetario di cui all'art. 145 TUIR. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione di norme tributarie, sostenendo che il regime forfetario ex art. 145 TUIR presupponga comunque la produzione di reddito d'impresa e che l'opzione debba risultare dalla dichiarazione, non potendo desumersi da un mero comportamento concludente come l'installazione degli apparecchi; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe aderito acriticamente a una precedente decisione senza confrontarsi con i motivi di appello e senza spiegare perché l'attività svolta non integrasse una prestazione di servizi imponibile.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché la motivazione della CTR è stata ritenuta solo apparente: il giudice d'appello si era limitato a richiamare una precedente decisione relativa ad annualità diverse, senza esporre in modo autonomo e verificabile le ragioni della conferma della decisione di primo grado e senza esaminare specificamente i motivi di gravame dell'Ufficio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    dedotto come vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto nel primo motivo di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    dedotto come vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente nel secondo motivo

  • art. 1 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    base normativa dell'accertamento induttivo in assenza di dichiarazione

  • art. 41 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale ulteriore fondamento dell'accertamento

  • art. 55, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 145 d.P.R. n. 917/1986

    la Corte riporta il tema del regime forfetario degli enti non commerciali, ma non decide nel merito della sua applicabilità per effetto dell'assorbimento del primo motivo

  • art. 143, comma 3, d.P.R. n. 917/1986

    richiamato nel quadro della qualificazione dei rapporti come de-commercializzati

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, violata secondo il ricorrente e rilevante per la nullità riscontrata

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per il requisito della motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il contenuto della motivazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale della motivazione

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento in camera di consiglio

  • art. 12 preleggi

    richiamato per l'interpretazione della riformulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 54 d.l. n. 83/2012

    richiamato in relazione alla riformulazione del vizio di motivazione

  • L. n. 134/2012

    richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 83/2012

Massime di principio

  • La sentenza di appello è nulla per motivazione apparente quando, pur essendo graficamente esistente, non consente di comprendere il fondamento della decisione e l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Nel processo tributario, la motivazione per relationem è valida solo se il giudice d'appello richiama in modo specifico i contenuti della decisione richiamata e li fa oggetto di autonoma valutazione critica, confrontandosi con i motivi di gravame.
  • Una mera adesione acritica alla sentenza di primo grado o a una precedente sentenza resa in altra controversia non basta, se non emerge perché i motivi di appello siano stati ritenuti infondati.
  • La denuncia del vizio di motivazione in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., resta confinata alle anomalie motivazionali che si risolvono in violazione costituzionalmente rilevante del dovere di motivazione.
  • Quando il vizio di motivazione è accolto, restano assorbiti i motivi che presuppongono l'esame del merito tributario sottostante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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