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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12867/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio in materia di lavoro avente ad oggetto, da un lato, il risarcimento del danno differenziale conseguente a un sinistro verificatosi in ambito lavorativo e, dall'altro, l'impugnativa del licenziamento intimato al lavoratore. La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il datore di lavoro al pagamento di una somma a titolo risarcitorio e ha confermato l'illegittimità del licenziamento, imponendo la riassunzione del lavoratore o, in alternativa, il pagamento di un'indennità sostitutiva. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi: il primo denunciava l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla dinamica del sinistro; il secondo deduceva violazione e falsa applicazione delle norme poste a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. La Corte di cassazione non è entrata nel merito di tali doglianze, perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per tardività: il giudizio di primo grado era stato introdotto nel febbraio 2010, con applicazione del termine semestrale lungo di impugnazione previsto dalla L. n. 69/2009; trattandosi di controversia di lavoro, non opera la sospensione feriale dei termini; la sentenza impugnata era stata pubblicata il 16 agosto 2021 e il ricorso era stato notificato il 22 febbraio 2022, quando il termine era già scaduto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché notificato oltre il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile al giudizio introdotto dopo l'entrata in vigore della L. n. 69/2009. Ha inoltre rilevato che, essendo la causa di lavoro, non opera la sospensione dei termini nel periodo feriale ex L. n. 742/1969. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alla refusione delle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    termine lungo ad impugnare

    Per i giudizi introdotti dopo la modifica normativa, il termine lungo per proporre impugnazione è di sei mesi e non di un anno.

  • L. n. 69 del 2009

    Ha ridotto il termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi per i giudizi soggetti al nuovo regime.

  • artt. 1 e 3 L. n. 742/1969

    Le controversie di lavoro sono escluse dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    In caso di definizione sfavorevole dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il giudizio di primo grado è stato introdotto dopo l'entrata in vigore della L. n. 69/2009, il termine lungo per impugnare ai sensi dell'art. 327 c.p.c. è di sei mesi.
  • Nelle controversie di lavoro non si applica la sospensione feriale dei termini processuali; di conseguenza il termine per proporre ricorso per cassazione decorre senza interruzioni nel periodo estivo.
  • La tardiva notificazione del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, senza esame dei motivi di merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneGiustificato motivo
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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