Cassazione Civile, Ordinanza n. 28082/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio promosso da un correntista contro la banca per contestare addebiti in conto corrente ritenuti illegittimi. In appello la banca aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado sul punto del tasso sostitutivo da applicare alle clausole che prevedevano interessi ultralegali, con applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c. perché il contratto era stato concluso nell'1986, quindi prima della disciplina sulla trasparenza bancaria. La Corte di appello aveva inoltre respinto l'eccezione di prescrizione della banca ritenendo non provata la natura solutoria dei versamenti. In Cassazione il correntista ha dedotto: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la Corte di appello avesse accolto una domanda della banca proposta per la prima volta in appello, avente ad oggetto il ricalcolo delle poste del conto con applicazione del tasso legale; 2) violazione dell'art. 5 l. n. 154/1992 e dell'art. 117 t.u.b., assumendo che il tasso sostitutivo non dovesse essere il tasso legale, ma i tassi nominali minimi e massimi dei buoni ordinari del Tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. La banca ha resistito e ha proposto ricorso incidentale su profili attinenti al rigetto dell'eccezione di prescrizione, ma tale ricorso è stato considerato tardivo e quindi inefficace.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché entrambi i motivi non erano idonei a censurare specificamente il decisum: il primo non si confrontava con la sentenza impugnata, poiché la Corte di appello non aveva accolto una domanda nuova della banca ma aveva esaminato un motivo di gravame; il secondo era inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la decisione di merito era conforme alla giurisprudenza costante secondo cui l'art. 117, comma 7, t.u.b., in continuità con l'art. 5 l. n. 154/1992, non ha efficacia retroattiva e non si applica ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore. Il ricorso incidentale della banca è stato dichiarato inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c. perché notificato oltre il termine semestrale applicabile. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
In appello sono proponibili le eccezioni rilevabili d'ufficio; una censura in cassazione è inammissibile se non si raccorda al decisum della sentenza impugnata.
art. 1284 c.c.
Nel caso esaminato è stato applicato il tasso legale come tasso sostitutivo per un rapporto sorto prima della disciplina sulla trasparenza bancaria.
art. 5 l. n. 154/1992
La norma, che determina il tasso sostitutivo in presenza di tassi ultralegali, non si applica retroattivamente ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore.
art. 117, comma 7, t.u.b.
È norma conforme all'art. 5 l. n. 154/1992 e, anch'essa, non opera retroattivamente sui contratti anteriori alla sua entrata in vigore.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando la sentenza impugnata ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e non vi sono elementi per mutare orientamento.
art. 334, comma 2, c.p.c.
Il ricorso incidentale è inefficace se proposto tardivamente oltre il termine applicabile all'impugnazione principale.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente incidentale come parametro della censura di motivazione, ma senza esito utile nel giudizio di legittimità.
artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.
Richiamati dalla banca nel ricorso incidentale in tema di prova e valutazione delle risultanze, ma il gravame è stato dichiarato inefficace per tardività.
artt. 2946, 2934 e 2935 c.c.
Richiamati dalla banca nel ricorso incidentale in tema di prescrizione, ma non esaminati nel merito per l'inefficacia dell'impugnazione.
art. 62 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale, ma non scrutinato nel merito per l'inefficacia dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, il giudice dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile la censura che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che attribuisca al giudice di appello una pronuncia diversa da quella effettivamente resa.
- Le eccezioni rilevabili d'ufficio sono proponibili anche in appello; non integra eccezione in senso stretto la deduzione di una questione di diritto che il giudice deve comunque esaminare.
- La disciplina del tasso sostitutivo prevista per i tassi ultralegali nei rapporti bancari non ha efficacia retroattiva e non si applica ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore.
- Il motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento di legittimità consolidato e il ricorso non offre argomenti per mutarlo.
- Il ricorso incidentale tardivo è inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c., con conseguente mancato esame dei relativi motivi nel merito.
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