Ordinanza n. 1432/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di valutazione di impatto ambientale per un impianto solare agro-fotovoltaico
Esito
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio mantenuto dalle amministrazioni regionali sull'istanza presentata il 2 ottobre 2023 ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006 per il rilascio della VIA relativa a un impianto solare agro-fotovoltaico da realizzarsi nel Comune di Vittoria. L'inerzia è stata riferita, in particolare, alla mancata emissione dei pareri istruttori intermedio e conclusivo da parte della Commissione Tecnica Specialistica, alla mancata convocazione della Conferenza dei Servizi e alla mancata conclusione del procedimento nei termini. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna delle amministrazioni allo svolgimento degli adempimenti procedimentali, con eventuale nomina di un commissario ad acta, nonché l'accertamento del diritto al rimborso del 50% degli oneri istruttori. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., dubbi sull'ammissibilità del ricorso, notificato il 23 giugno 2025 e depositato il 7 luglio 2025, perché apparentemente proposto oltre l'anno decorrente dall'arresto procedimentale, ritenuto integrato il 4 novembre 2023. È stata inoltre posta in dubbio la procedibilità del ricorso, poiché dalle dichiarazioni rese dal difensore in udienza sembrerebbe che, durante il giudizio, la documentazione sia stata integrata, con possibili effetti sulla persistenza dell'inerzia ingiustificata.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ha disposto che entrambe le parti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, forniscano chiarimenti documentati sulle fasi del procedimento e sugli adempimenti istruttori compiuti dopo la proposizione del ricorso. L'istruttoria è stata disposta per verificare, da un lato, la tempestività e quindi l'ammissibilità dell'azione avverso il silenzio, anche in relazione all'idoneità di solleciti e diffide a interrompere il termine annuale previsto dall'art. 31, comma 2, c.p.a.; dall'altro, la persistenza dell'interesse e dei presupposti dell'azione, alla luce dell'eventuale integrazione documentale intervenuta nel corso del giudizio. L'udienza camerale è stata rinviata al 21 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 152/2006
È indicato quale base normativa dell'istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006
È invocato dalla ricorrente quale fondamento della pretesa al rimborso del 50% degli oneri istruttori.
art. 31, comma 2, c.p.a.
Il Collegio dubita che il ricorso sia stato proposto entro il termine annuale decorrente dall'arresto procedimentale e richiama l'inidoneità di solleciti e diffide a interrompere tale termine.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È utilizzato per sottoporre alle parti i dubbi rilevati d'ufficio sull'ammissibilità e sulla procedibilità del ricorso e consentire loro di dedurre.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento degli incombenti istruttori.
art. 66 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento degli incombenti istruttori.
art. 67 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento degli incombenti istruttori.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, il ricorso può essere dichiarato tardivo quando sia proposto oltre l'anno decorrente dall'integrazione dell'arresto procedimentale; la questione deve essere verificata anche d'ufficio.
- Solleciti e diffide, ove inidonei a interrompere il termine previsto dall'art. 31, comma 2, c.p.a., non consentono di riaprire o prorogare il termine annuale per proporre l'azione avverso il silenzio.
- L'eventuale integrazione della documentazione procedimentale nel corso del giudizio può incidere sulla persistenza dell'inerzia ingiustificata e, quindi, sulla procedibilità dell'azione avverso il silenzio.
- Quando emergano dubbi d'ufficio sull'ammissibilità o sulla procedibilità del ricorso, il giudice amministrativo può disporre chiarimenti documentati sulle attività procedimentali intervenute e rinviare la decisione all'esito dell'istruttoria.
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