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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28987/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova e l'obbligo di svolgere lavori di pubblica utilità. Il ricorrente deduce che il giudice ha modificato il programma di trattamento senza il consenso dell'imputato variando le giornate/ore da 16 ore settimanali (2 giornate da 8 ore) a una indicazione mensile incoerente (inizialmente 48 ore mensili, poi per correzione materiale 64 ore mensili) e lasciando la ripartizione in "non meno di sei giorni al mese", con possibile violazione del limite di 8 ore giornaliere previsto dall'art. 168-bis c.p. Inoltre si lamenta l'insufficiente motivazione in ordine alla durata complessiva della messa alla prova e la mancata considerazione delle attenuanti (risarcimento del danno e attenuanti generiche).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, annullando integralmente l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Parma per nuovo esame. Il giudice della cassazione ha ritenuto che il programma fosse carente perché non determinava la durata del lavoro di pubblica utilità e che il giudice di merito ha integrato/alterato il programma senza il consenso dell'imputato, violando l'art. 464-quater c.p.p. Ha inoltre rilevato l'insufficiente motivazione circa la durata e l'intensità del lavoro in relazione ai parametri dell'art. 133 c.p. e richiamato l'obbligo di motivazione indicato dalla Corte Costituzionale; per tali ragioni la pronuncia è stata annullata con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 464-quater cod. proc. pen.

    Consente al giudice di integrare o modificare il programma di trattamento solo con il consenso dell'imputato; pertanto una determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità in aumento rispetto al programma presentato necessita del consenso dell'interessato.

  • art. 133 cod. pen.

    I parametri di cui all'art. 133 (circostanze per la determinazione della pena) devono essere presi come criterio analogico per valutare la congruità della durata e dell'intensità del lavoro di pubblica utilità; il giudice deve motivare esplicitamente quali indici ha utilizzato.

  • art. 168-bis cod. pen.

    Contiene limiti all'orario giornaliero della prestazione; la combinazione di ore mensili e giorni mensili non può portare al superamento del limite giornaliero previsto.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di rettificare errori materiali; tuttavia la Corte ha ritenuto che la semplice rettifica materiale non fosse idonea a sanare carenze di motivazione o modifiche sostanziali del programma che richiedono il consenso o un nuovo esame.

  • art. 464-bis cod. proc. pen.

    Rilevato in riferimento alle informazioni necessarie per il giudizio sul programma; conferma che l'integrazione/modifica rilevante del programma richiede corretto procedimento informativo e il consenso dell'imputato.

  • Corte Costituzionale, ordinanza n. 54 del 2017

    Richiama l'obbligo del giudice di motivare la congruità della durata del lavoro di pubblica utilità secondo i canoni dell'art. 133 c.p.; la valutazione del merito deve essere adeguatamente motivata e collegata alle finalità della messa alla prova.

Massime di principio

  • Il giudice non può allungare o rendere più gravoso il programma di trattamento (in particolare la durata o l'intensità del lavoro di pubblica utilità) rispetto a quanto concordato con l'U.E.P.E. senza il consenso espresso dell'imputato, ai sensi dell'art. 464-quater c.p.p.
  • Il programma di trattamento deve indicare chiaramente la durata complessiva e l'intensità (ore/giorni) del lavoro di pubblica utilità; l'assenza di tale determinazione rende il provvedimento viziato e suscettibile di annullamento.
  • La motivazione sulla durata e sulle caratteristiche del lavoro di pubblica utilità deve richiamare e applicare i parametri dell'art. 133 c.p. in modo specifico e non meramente formale; il giudice deve esplicitare gli elementi concreti che giustificano la scelta.
  • Le rettifiche di errore materiale (art. 619 c.p.p.) possono correggere calcoli evidenti, ma non possono essere usate per sanare modifiche sostanziali o carenze di motivazione: se la correzione incide sulla gravosità della prestazione o sui diritti dell'imputato è necessario il nuovo esame o il consenso.
  • Bisogna evitare combinazioni di ore mensili e giorni mensili che conducono a prestazioni giornaliere superiori ai limiti legali (es. oltre 8 ore): l'assetto orario va valutato anche alla luce dei limiti di legge sul massimo orario giornaliero.

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