Cassazione Penale, Sentenza n. 48321/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva rigettato il suo appello avverso il provvedimento del GIP di Ascoli Piceno di aggravamento della misura cautelare, trasformando l'obbligo di dimora con permanenza domiciliare dalle ore 19:00 alle ore 08:00. Con tre motivi deduceva violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
La decisione
Il Pubblico Ministero ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Successivamente, con nota del 13/10/2023 il difensore ha rinunciato all'impugnazione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia e, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a corrispondere la somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, richiamando anche orientamento giurisprudenziale che conferma l'applicabilità della sanzione anche quando l'inammissibilità deriva da rinuncia.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020 art. 23 co. 8
art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020
Richiamato come base normativa per il contraddittorio scritto nel procedimento di trattazione del ricorso; non inciso sulla decisione di merito, ma sul rito procedurale seguito
D.L. n.198/2022 art. 8
Analogamente richiamato quale norma che consente la trattazione con contraddittorio scritto; rilevanza procedurale nella fase di trattazione del ricorso
Codice di procedura penale, art. 616
La Corte interpreta che l'art. 616 dispone la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso e che la norma non distingue tra le diverse cause di inammissibilità, pertanto la sanzione si applica anche quando l'inammissibilità deriva da rinuncia all'impugnazione
Codice di procedura penale, art. 606 comma 3
art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato come esempio di disposizione che disciplina dichiarazioni di inammissibilità; la Corte sottolinea che l'art. 616 si applica anche oltre i casi elencati nell'art. 606 comma 3
Codice di procedura penale, art. 591
L'art. 591 contiene ipotesi di inammissibilità del ricorso in cassazione; la Corte specifica che la rinuncia all'impugnazione rientra tra le cause di inammissibilità contemplate (richiamata per giustificare la declaratoria di inammissibilità)
Giurisprudenza, Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015 (Rv. 263921)
Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921
Richiamata per confermare il principio che l'art. 616 impone la sanzione pecuniaria anche quando l'inammissibilità è determinata dalla rinuncia all'impugnazione
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso: se il difensore formalizza la rinuncia, il giudice dichiara il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle censure.
- In caso di inammissibilità, anche se derivante da rinuncia, è applicabile la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. e la condanna al pagamento delle spese processuali; dunque la rinuncia comporta conseguenze economiche per il ricorrente.
- L'art. 616 va interpretato in senso estensivo: non distingue tra le diverse cause di inammissibilità, pertanto la misura sanzionatoria si applica indipendentemente dalla causa che ha reso inammissibile il ricorso.
- Quando il Pubblico Ministero conclude per l'inammissibilità, il giudice deve comunque verificare lo stato dell'impugnazione (es. eventuale rinuncia) prima di decidere; talvolta la richiesta del PM può anticipare l'esito formale.
- Se si valuta di rinunciare all'impugnazione, è opportuno considerare preventivamente l'onere delle spese e della sanzione pecuniaria: valutare se converrà procedere con l'impugnazione piuttosto che rinunciarvi.
- Le censure riguardanti misure cautelari aggravate possono non essere esaminate nel merito se il ricorso diventa inammissibile per cause procedurali; per tutelare i diritti sostanziali è dunque importante non effettuare rinunce premature.
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