Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 257/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione Prima, n. 107 del 6 novembre 2025;

Giustizia amministrativa202509880

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Basilicata che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il decreto di scioglimento della cooperativa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cooperativa sociale)

Prevale il privato

La controversia

La cooperativa sociale e il suo legale rappresentante hanno appellato l'ordinanza cautelare del TAR Basilicata n. 107 del 6 novembre 2025, chiedendone la riforma e l'accoglimento della tutela cautelare. Dal testo emerge che la controversia riguarda il decreto di scioglimento d'ufficio della cooperativa, la cui motivazione rinviava genericamente alle attività di vigilanza. L'appello cautelare si fondava sulla necessità di sospendere gli effetti del provvedimento, in considerazione delle attività di rilievo ancora pendenti in capo alla cooperativa e della necessità di esaminare in modo approfondito, nel giudizio di merito, le deduzioni e la documentazione prodotte dalle parti, anche alla luce degli orientamenti sulla natura del potere di scioglimento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti della tutela cautelare per il periodo sino all'udienza di merito già fissata davanti al TAR per il 29 aprile 2026, valorizzando la pendenza di attività rilevanti in capo alla cooperativa e l'esigenza di un approfondimento pieno nella sede di merito. In particolare, la motivazione del decreto di scioglimento, fondata su un rinvio generico alle attività di vigilanza, impone un esame approfondito del provvedimento e degli elementi prodotti dalle parti; sono state inoltre richiamate indicazioni giurisprudenziali sulla natura del potere esercitato. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere l'ordinanza al TAR per la conferma della fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, mediante il quale è stata impugnata l'ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, nell'ambito della tutela cautelare, la trasmissione dell'ordinanza al giudice di primo grado per la conferma della fissazione dell'udienza di merito.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la tutela può essere accordata quando la motivazione del provvedimento amministrativo impugnato rinvii genericamente ad attività di vigilanza e tale rinvio richieda un approfondito esame nel giudizio di merito, soprattutto in presenza di elementi documentali e deduzioni delle parti non ancora adeguatamente valutati.
  • La pendenza di attività rilevanti in capo al destinatario del provvedimento può giustificare l'accoglimento della domanda cautelare sino alla decisione di merito, quando occorra preservare la situazione nelle more dell'approfondimento giudiziale.
  • L'accoglimento dell'appello cautelare può comportare la riforma dell'ordinanza del TAR e l'accoglimento dell'istanza cautelare proposta in primo grado, con conferma della fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.