Cassazione Penale, Ordinanza n. 08435/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che l'aveva ritenuta responsabile per l'impiego di tre operai di nazionalità cinese privi di regolare permesso di soggiorno per lavoro. Nel ricorso sosteneva, in sostanza, di non aver consapevolmente assunto persone irregolari; la Corte di cassazione ha invece ritenuto non censurabile la motivazione di merito, osservando che i lavoratori erano stati impiegati "in nero", senza alcun contratto e senza verifica di documenti, sicché l'imputata non poteva non conoscere, o quantomeno ha accettato il rischio, della loro irregolarità. È stata richiamata anche la giurisprudenza secondo cui risponde del reato anche chi, pur non avendo formalmente assunto lo straniero, se ne avvalga tenendolo alle proprie dipendenze.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancanza di consapevolezza della condizione di irregolarità dei lavoratori stranieri, valorizzando la motivazione della sentenza impugnata e il fatto che l'assunzione fosse avvenuta in assenza di contratto e di verifica documentale. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., escludendo che la causa di inammissibilità fosse priva di colpa.
Norme richiamate
art. 22, comma 12, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
integra il reato l'occupazione di lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno valido per lavoro per l'intera durata del rapporto; la responsabilità può sussistere anche per chi utilizzi il lavoratore tenendolo alle proprie dipendenze, pur senza formale assunzione.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi siano elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 22 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
norma incriminatrice richiamata per affermare la punibilità dell'impiego di stranieri privi di titolo di soggiorno per lavoro.
Massime di principio
- In materia di impiego di lavoratori stranieri extracomunitari, la regolarità del rapporto lavorativo richiede che il lavoratore sia titolare di un permesso di soggiorno valido per fini lavorativi per l'intera durata del rapporto; in difetto, la condotta integra il reato previsto dall'art. 22 del testo unico immigrazione.
- La responsabilità penale può sussistere non solo per il datore di lavoro che formalmente assuma lo straniero, ma anche per chi se ne avvalga sostanzialmente tenendolo alle proprie dipendenze.
- La consapevolezza della condizione di irregolarità può essere desunta da elementi fattuali quali l'impiego "in nero", l'assenza di contratto e la mancata verifica di documenti lavorativi, potendo integrare quantomeno l'accettazione del rischio.
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando le doglianze non si confrontano efficacemente con la motivazione di merito e si limitano a prospettare una diversa lettura dei fatti.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende.
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