Cassazione Penale, Sentenza n. 8921/2022 del 16/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorsi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 09/09/2020 che aveva confermato le condanne per vari reati fallimentari (tra cui bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di giacenze di magazzino e pagamenti ingiustificati, bancarotta fraudolenta documentale e operazioni dolose con omissione sistematica di versamenti tributari e contributivi). Le ricorrenti contestavano, tra l'altro, il travisamento della prova e la mancata valutazione critica della consulenza di parte (rottamazione delle giacenze, giustificativi dei pagamenti), la qualificazione giuridica dei fatti (richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice o preferenziale) e la valutazione delle aggravanti e della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in parte accolto i ricorsi. Per entrambe le imputate ha ritenuto fondato il motivo relativo alla bancarotta fraudolenta documentale (capo 2) e ha annullato la sentenza limitatamente a tale capo, rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo esame (necessità di precisare se la fattispecie contestata sia sottrazione/distruzione/occultamento ovvero fraudolenta tenuta della contabilità e quale concreta condotta sia ascrivibile a ciascuna imputata in rapporto al coimputato Biscotti). Per Perego Daniela la Cassazione ha inoltre ritenuto fondato il ricorso anche con riferimento alla bancarotta impropria e ha annullato anche su tale punto con rinvio. Per il resto la sentenza di merito è stata in gran parte confermata: le condotte di distrazione dei pagamenti e l'accertamento delle operazioni dolose (art. 223, comma 2, n. 2 L.Fall.) sono state ritenute sufficientemente provate nei limiti esposti; resta aperta la ricalibrazione delle statuizioni civili e del trattamento sanzionatorio in relazione alle parti annullate.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p. e art. 533, comma 1, c.p.p.
Norme sul motivo di ricorso e sul travisamento della prova; la Corte ha valutato i motivi invocati con riguardo alla motivazione e alla corretta lettura del compendio probatorio, ritenendo in parte ammissibili i rilievi relativi alla mancata specificazione della fattispecie di bancarotta documentale imputata.
art. 223, comma 2, n. 2, L. Fall.
Disciplina il fallimento cagionato da operazioni dolose. La Corte ha interpretato tale norma nel senso che possono rientrarvi anche condotte omissive o scelte gestionali sistematiche (es. omissione di versamenti) purché si dimostri una pluralità di atti coordinati e la consapevolezza dell'amministratore rispetto all'azione pregiudizievole.
art. 216 L. Fall.
Riguarda le fattispecie di bancarotta fraudolenta (patrimoniale e documentale). La Corte ha precisato la distinzione tra sottrazione/distruzione/occultamento delle scritture (che richiede dolo specifico di voler recare pregiudizio ai creditori) e la fraudolenta tenuta delle contabilità (ipotesi alternativa che presuppone l'esistenza e l'esame dei libri).
art. 219 L. Fall.
Aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità. La Corte ha ribadito che la gravità va valutata sulla diminuzione globale della massa attiva disponibile per il riparto, non solo sulla differenza tra attivo e passivo o sulla singola operazione.
art. 62-bis c.p.
Circostanze attenuanti generiche. La Corte ha richiamato la necessità di motivare adeguatamente la comparazione tra aggravanti e attenuanti e ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito dovesse essere esplicitamente giustificata.
art. 69 c.p.
Norma richiamata in relazione agli effetti del titolo di condanna sulla responsabilità civile e ad elementi soggettivi valutati in sede di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto opportuno riconsiderare il trattamento sanzionatorio dopo l'annullamento parziale.
art. 132 e 133 c.p.
Principi generali sulla determinazione della pena. La Corte ha disposto che la nuova valutazione del trattamento sanzionatorio sia effettuata alla luce delle parti di condanna annullate.
Massime di principio
- La 'rottamazione contabile' delle rimanenze va documentata in modo analitico e verificabile: senza idonea evidenza formale il criterio contabile della rottamazione può essere ritenuto implausibile e non scusare la sottrazione di patrimonio.
- La dichiarazione di crediti da parte di terzi (es. fornitori) necessita di documentazione giustificativa; pagamenti senza titolo probatorio possono essere qualificati come distrazioni.
- Nel reato di bancarotta documentale è necessario specificare quale fattispecie alternativa si ritiene provata (sottrazione/distruzione/occultamento vs. fraudolenta tenuta): la cortè deve chiarire la concreta condotta ascrivibile a ciascun amministratore e il loro contributo causale, specie se il periodo di gestione è breve.
- Le operazioni dolose ai sensi dell'art. 223 (es. omissione sistematica di versamenti tributari) possono consistere anche in condotte omissive e non richiedono la volontà specifica di causare il fallimento, ma la consapevolezza e volontà di adottare atti coordinati pregiudizievoli.
- L'aggravante per danno patrimoniale (art. 219) va valutata sul danno complessivo alla massa attiva disponibile per i creditori, non esclusivamente sull'entità del passivo o su singole distrazioni.
- Per amministratori con incarichi di breve durata va valutato il loro contributo causale al dissesto: responsabilità piena non può presumersi senza collegare temporalmente e causalmente le omissioni o distrazioni al periodo della loro gestione.
- La Corte di merito deve motivare distintamente l'applicazione di aggravanti e la comparazione con attenuanti generiche; l'assenza di motivazione puntuale può giustificare annullamento parziale e rinvio.
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