Cassazione Penale, Sentenza n. 30935/2022 del 10/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere (applicata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) con gli arresti domiciliari presso l'abitazione della sorella in provincia di Pistoia. Il ricorrente deduce vizio della motivazione circa la sussistenza del pericolo di reiterazione, specie dopo la riforma della condanna relativa al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, e contesta l'insufficienza delle argomentazioni che escluderebbero l'adeguatezza degli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico), evidenziando la lunga detenzione dal 20/03/2017.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto congrue e logiche le motivazioni del Tribunale e della Corte d'appello: nonostante la riforma relativa all'art. 74, è rimasta confermata la condanna per il fatto ascritto (art. 73), con elementi che attestano la significativa capacità organizzativa del ricorrente (tra cui l'acquisto di 59 kg di cocaina tramite contatti nel porto di Livorno) e legami criminali anche transnazionali. Tali elementi sono stati ritenuti indice di attualità del pericolo di reiterazione e hanno giustificato l'inadeguatezza di misure alternative alla custodia in carcere, compresi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; pertanto la misura cautelare in carcere è stata mantenuta. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73)
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Tutela penale dello spaccio/traffico di stupefacenti; la condanna confermata per questo articolo è stata valutata come indice principale della pericolosità contemporanea del ricorrente
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 74)
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riguarda il reato associativo; la riforma/parziale esclusione di questa imputazione non è stata ritenuta di per sé idonea a eliminare la valutazione di pericolosità risultante dagli altri fatti confermati
codice di procedura penale (art. 310)
Base giuridica per l'adozione del provvedimento reclamato (appello ex art. 310); il Tribunale è intervenuto in sede di impugnazione cautelare
codice di procedura penale (art. 616)
Prevede la condanna per l'inammissibilità del ricorso, comprensiva di pagamento di una somma a titolo di ammenda; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23, comma 8)
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137
Consente il deposito della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; nel procedimento la Procura ha depositato tale atto con conclusione per l'inammissibilità
disposizioni attuative codice di procedura penale (art. 94, comma 1-ter)
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Predisposizioni amministrative per gli adempimenti successivi alla decisione; richiamata per gli adempimenti di cancelleria
Massime di principio
- La parziale riforma o assoluzione rispetto a reati associativi non annulla automaticamente la sussistenza del pericolo di reiterazione se permangono condanne per reati gravi (es. traffico di stupefacenti) che dimostrino capacità organizzative e rilevanti quantità di stupefacenti.
- Il giudice valuta la pericolosità attuale anche sulla base della professionalità criminale, dei ruoli organizzativi e dei legami nazionali o internazionali; tali elementi possono rendere inadeguate misure meno afflittive come gli arresti domiciliari o il braccialetto elettronico.
- La distanza territoriale del luogo di esecuzione della misura (es. domicilio in altra regione) non è di per sé sufficiente a garantire l'efficacia della misura alternativa quando ricorrano rapporti e contatti criminali estesi fuori dal territorio di esecuzione.
- Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare il ricorrente deve proporre elementi nuovi e concreti che incidano sulla valutazione del pericolo; riproporre in termini generici le stesse argomentazioni già valutate dai giudici di merito tende a rendere il ricorso inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; va quindi valutato il profilo costi/benefici prima di proporre ricorsi che non apportano fatti nuovi.
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