Cassazione Civile, Ordinanza n. 14976/2024 del 28/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
Una locatrice aveva intimato sfratto per morosità per il mancato pagamento dei canoni di locazione di una villa concessa con contratto del 1 giugno 2016; ottenuta la convalida dello sfratto e un decreto ingiuntivo per i canoni maturati e successivi sino al rilascio, le conduttrici avevano proposto opposizione chiedendo in via riconvenzionale la restituzione del deposito cauzionale, il rimborso delle spese per migliorie e adeguamenti tecnici necessari allo svolgimento di un'attività di bed and breakfast autorizzata, il risarcimento del danno all'immagine per muffa nell'immobile e per la violazione delle pattuizioni sull'uso del vialetto di accesso. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo limitatamente al deposito cauzionale e aveva compensato tale credito con quello della locatrice per i canoni; la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione delle conduttrici e reputato infondate anche le domande di rimborso e risarcimento. In cassazione le ricorrenti hanno denunciato, con il primo motivo, violazione dell'art. 1372 c.c. per erronea interpretazione della clausola contrattuale che prevedeva che il deposito cauzionale non potesse essere imputato in conto pigioni e che producesse interessi legali, sostenendo altresì che la compensazione non poteva essere disposta d'ufficio in mancanza di specifica domanda o eccezione della locatrice; con il secondo motivo hanno denunciato violazione dell'art. 1362 c.c. per avere la Corte territoriale qualificato il contratto come locazione abitativa e non commerciale, trascurando la clausola che consentiva lo svolgimento dell'attività di bed and breakfast e il concreto uso del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'interpretazione della clausola sul deposito cauzionale, circoscritta al periodo di pendenza del rapporto e non idonea a impedire la compensazione tra crediti liquidi ed esigibili dopo la cessazione, costituiva un apprezzamento di merito non sindacabile; inoltre la censura sulla compensazione officiosa è stata ritenuta inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., poiché non erano stati specificamente trascritti o indicati gli atti e i passaggi rilevanti dell'appello. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo per difetto di specificità e perché la sentenza impugnata si fondava su più rationes autonome e non tutte specificamente censurate: oltre alla qualificazione del rapporto come locazione abitativa, la Corte d'appello aveva valorizzato l'art. 1592 c.c., la mancanza di prova del consenso scritto del locatore, della sussistenza dei miglioramenti e dell'incremento di valore dell'immobile, nonché la mancata allegazione e prova dei danni e l'assenza di specifiche violazioni contrattuali. La Corte ha condannato le ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1372 c.c.
Richiamato per contestare l'interpretazione della clausola contrattuale sul deposito cauzionale; la Corte ha ritenuto che la clausola operasse solo durante la vigenza del rapporto e non impedisse l'estinzione per compensazione di crediti liquidi ed esigibili dopo la cessazione.
art. 1362 c.c.
Invocato per censurare la qualificazione del contratto; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non specificamente correlata alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 366 n. 6 c.p.c.
La mancata specifica indicazione e trascrizione degli atti e dei motivi di appello rilevanti determina inammissibilità del motivo di ricorso.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Norma processuale utilizzata come base formale delle censure per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 1592 c.c.
Richiamato dalla Corte d'appello per negare il diritto all'indennizzo per i miglioramenti in assenza del consenso del locatore; tale ratio non è stata specificamente censurata in cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in tema di possibile revoca del patrocinio a spese dello Stato, questione rimessa al giudice del merito e non alla Cassazione.
art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non trasferisce all'Erario le spese liquidate in favore della parte vittoriosa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- L'interpretazione di una clausola contrattuale compiuta dal giudice di merito è insindacabile in cassazione quando sia plausibile e non si traduca in violazione dei canoni ermeneutici dedotti in modo specifico.
- La censura che investe la compensazione tra crediti reciproci deve indicare con precisione gli atti processuali e i motivi di gravame nei quali la questione sia stata dedotta; in mancanza, il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c.
- Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes autonome e ciascuna sufficiente a reggerla, il ricorso è inammissibile se non le contesta tutte specificamente.
- Il diritto all'indennizzo per miglioramenti apportati dal conduttore presuppone, salvo diversa disciplina, il consenso del locatore e comunque la prova dei miglioramenti e dell'incremento di valore del bene.
- Il riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato non esonera la parte soccombente dalla condanna alle spese in favore della controparte e non impedisce l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
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