Cassazione Penale, Ordinanza n. 07347/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non risultano dal testo indicazioni sul reato oggetto del giudizio di merito, né ulteriori statuizioni sul merito dell'affermazione di responsabilità, che resta quindi ferma per effetto dell'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 26/03/2025. Dal testo emerge un solo motivo di impugnazione, riferito all'affermazione di responsabilità, ma la doglianza è stata ritenuta del tutto generica e priva di un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione impugnata. La sentenza non riporta i fatti di merito né il reato contestato.
Norme richiamate
art. 591 c.p.p.
Il ricorso generico e non confrontato con le ragioni della decisione è dichiarato inammissibile.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico e puntuale con le rationes decidendi della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
- La mancanza di specificità del motivo di ricorso, specie quando investe l'affermazione di responsabilità senza confutare le argomentazioni della decisione impugnata, comporta la declaratoria di inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07304/2026 del 24/02/2026
- ordinanza_penale · 24 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07306/2026 del 24/02/2026
- ordinanza_penale · 24 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07308/2026 del 24/02/2026
- ordinanza_penale · 24 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07309/2026 del 24/02/2026
- ordinanza_penale · 24 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07311/2026 del 24/02/2026
- ordinanza_penale · 24 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07314/2026 del 24/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →