Cassazione Civile, Ordinanza n. 01330/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la questione decisa in cassazione non attiene al merito della controversia, ma alla tempestività del ricorso: Roma Capitale ha eccepito preliminarmente che il ricorso per cassazione, notificato il 31 gennaio 2022, fosse tardivo rispetto alla pubblicazione della sentenza impugnata (15 dicembre 2020). La Corte ha rilevato che, per i giudizi introdotti prima dell'entrata in vigore della modifica dell'art. 327, comma 1, c.p.c. operata dalla L. n. 69/2009, continua ad applicarsi il termine lungo annuale, ma con la riduzione del periodo di sospensione feriale a 31 giorni, immediatamente applicabile dal 2015. Applicando tale disciplina, il termine lungo è stato ritenuto scaduto il 15 gennaio 2022, prorogato al 17 gennaio 2022 perché cadente di sabato; il ricorso notificato il 31 gennaio 2022 è quindi stato dichiarato tardivo e, per ciò, inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare di tardività formulata dalla controricorrente, ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in euro 3.000 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori di legge. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 327, comma 1, c.p.c.
Per i giudizi instaurati prima della modifica del 2009 non trova applicazione il termine lungo semestrale; continua ad operare il termine annuale.
L. n. 69/2009, art. 46, comma 17
La disposizione che ha ridotto il termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi non si applica al giudizio in esame, instaurato nel 2005.
L. n. 741/1969, art. 1
La sospensione feriale decorre dal 1 al 31 agosto di ogni anno nel testo vigente dopo la modifica del 2014.
D.L. n. 132/2014, art. 16, comma 1
La riduzione del periodo di sospensione feriale è immediatamente applicabile dal 2015, indipendentemente dalla data di introduzione del giudizio.
L. n. 162/2014
Converte con modifiche il D.L. n. 132/2014, rendendo attuale la disciplina della sospensione feriale richiamata dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro cui è commisurato l'ulteriore importo dovuto ai sensi del comma 1-quater.
principio tempus regit actum
La disciplina della sospensione feriale si applica secondo il regime vigente al momento del compimento dell'atto processuale, non secondo la data di introduzione del giudizio.
Massime di principio
- La riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali opera immediatamente per gli atti compiuti dopo l'entrata in vigore della modifica normativa, anche nei giudizi iniziati in epoca anteriore.
- Ai fini del termine lungo per proporre ricorso per cassazione, nei giudizi soggetti al regime previgente all'art. 327 c.p.c. riformato dalla L. n. 69/2009 resta fermo il termine annuale, da computarsi tenendo conto della sospensione feriale vigente pro tempore.
- Il ricorso per cassazione notificato oltre il termine lungo, così come prorogato dalla sospensione feriale, è inammissibile.
- La decorrenza del termine processuale che scade in giorno festivo o di sabato è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto alle spese del giudizio di legittimità e può essere tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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