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Sentenza

Sentenza n. 298/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - degli esiti della prova orale tenutasi nell’ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 12 unità di personale nell’area dei funzionari, bandito con Delibera n. 105/2024 dell’11 luglio 2024, con specifico riferimento alle prove orali sostenute dai candidati per il profilo giuridico con esperienza in materia di concorrenza, regolazione dei servizi e tutela dei diritti degli utenti; - del provvedimento e/o dell’atto e/o del verbale, anche non conosciuto, con il quale la prova orale del -OMISSIS- è stata ritenuta non superata; - di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o conseguenti alla suddetta prova orale, anche laddove non conosciuti, e in particolare, ove occorrer possa, (i) dei verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data -OMISSIS-; (ii) del documento denominato “Sub-criteri di valutazione”, limitatamente alla parte in cui la Commissione esaminatrice, in violazione dell’art. 11, comma 3, del Bando, non ha determinato alcun sub-criterio di valutazione delle attitudini e delle potenzialità organizzative, relazionali e comportamentali dei candidati; (iii) dell’art. 11, commi 2 e 3, del Bando, nella misura in cui tali previsioni dovessero essere interpretate in senso sfavorevole al ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 15/10/2025: - per l’annullamento della valutazione dei titoli dei candidati per il profilo giuridico che hanno superato la prova orale, compiuta dalla Commissione esaminatrice in data 12 settembre 2025, nonché di tutti gli atti i provvedimenti presupposti, connessi e/o conseguenti alla suddetta valutazione, anche laddove non conosciuti.

Giustizia amministrativa202501843

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di insufficienza della prova orale e conseguente esclusione da un concorso pubblico, nonché gli atti della procedura concorsuale e la valutazione dei titoli dei candidati idonei

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, candidato al profilo di giurista con esperienza in materia di concorrenza, regolazione dei servizi e tutela dei diritti degli utenti, aveva superato la prova scritta con 36 punti, ma aveva conseguito 26 punti alla prova orale, di cui 4 per la lingua inglese, senza raggiungere il punteggio minimo richiesto. Ha impugnato il giudizio di insufficienza, l'esclusione e gli atti della procedura, inclusi i verbali della Commissione e il documento sui sub-criteri di valutazione. In particolare, ha contestato la mancata determinazione di sub-criteri relativi alle attitudini e alle potenzialità organizzative, relazionali e comportamentali, in asserita violazione dell'art. 11, comma 3, del bando, nonché l'interpretazione sfavorevole dell'art. 11, commi 2 e 3, del bando. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la valutazione dei titoli dei candidati che avevano superato la prova orale. In sede cautelare aveva chiesto l'ammissione con riserva e la ripetizione della prova orale. Il TAR, con ordinanza cautelare, aveva ravvisato il fumus boni iuris nella possibile violazione dell'autovincolo derivante dalla previsione secondo cui le domande sarebbero state predisposte in numero congruo per consentire anche all'ultimo candidato di scegliere tra più quesiti, richiamando la procedura di estrazione a sorte prevista dall'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994.

La decisione

Dopo l'accoglimento della domanda cautelare, il ricorrente è stato ammesso con riserva a una nuova prova orale. La Commissione ha predisposto quesiti in numero congruo e quattro buste, due in più rispetto ai candidati, e ha nuovamente esaminato il ricorrente il 10 dicembre 2025. Anche nella nuova prova il candidato ha conseguito 26 punti, insufficienti per l'idoneità. Poiché la rinnovazione della prova ha determinato l'adozione di un nuovo provvedimento non satisfattivo e il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i vizi dedotti. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia e della definizione del giudizio in rito.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. n. 487/1994

    procedura di estrazione a sorte delle domande

    La norma non è stata ritenuta direttamente applicabile all'Autorità, dotata di autonomia organizzativa e regolamentare, ma la previsione della Commissione sulla predisposizione di un numero congruo di domande è stata considerata possibile autovincolo all'applicazione di una procedura analoga.

  • art. 35, comma 1, lettera c, c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

  • art. 11, comma 3, del bando di concorso

    È stato invocato dal ricorrente per contestare la mancata predeterminazione dei sub-criteri relativi alle attitudini e potenzialità organizzative, relazionali e comportamentali.

  • art. 11, commi 2 e 3, del bando di concorso

    Le relative previsioni sono state impugnate nella misura in cui fossero interpretate in senso sfavorevole al candidato.

Massime di principio

  • La rinnovazione della prova concorsuale disposta in sede cautelare e conclusasi con un nuovo esito non satisfattivo determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso contro il precedente esito, quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
  • L'autonomia organizzativa e regolamentare di un'autorità amministrativa non esclude che le modalità di svolgimento della prova fissate dalla Commissione possano costituire un autovincolo, imponendo il rispetto della procedura concretamente preannunciata ai candidati.
  • Quando il giudizio è definito esclusivamente in rito per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame nel merito delle censure, le spese possono essere compensate in presenza di peculiari connotazioni della controversia.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAnticorruzione e vigilanza ANACEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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