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Sentenza

Sentenza del 12/07/2023 n. 19982 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto il rimborso dell'addizionale IRES versata ai sensi del D.L. n. 133/2013, art. 2, comma 2, deducendo: 1) l'illegittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3, 53, 77 e 41 Cost.; 2) l'incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea e la qualificazione della norma come aiuto di Stato indebito, per aver creato un vantaggio per operatori non residenti e una distorsione della concorrenza. In cassazione la ricorrente ha censurato anche la motivazione della CTR (art. 132 c.p.c.) e ha invocato vizi procedurali/di diritto relativi all'applicazione del D.P.R. n. 602/1973, art. 38 e delle norme processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (decisioni della Corte Costituzionale) che ha già dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.L. n. 133/2013, rilevando che l'addizionale era una misura temporanea e straordinaria, coerente con i criteri di ragionevolezza e capacità contributiva e non manifestamente arbitraria. Ha escluso la necessità di rimessione alla Corte di Giustizia UE: le censure circa presunti vantaggi per operatori non residenti non erano supportate da elementi idonei a mostrare che tali operatori fossero stati effettivamente favoriti dalla normativa nazionale (inoltre i non residenti privi di stabile organizzazione non sono assoggettabili all'IRES). La censura sulla motivazione della CTR è stata ritenuta infondata. Condanna della ricorrente alle spese processuali (Euro 5.600,00) e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater.

Norme richiamate

  • D.L. n. 133 del 2013, art. 2, comma 2

    Norma che ha introdotto una addizionale IRES temporanea per il 2013 su imprese del mercato finanziario (banche e assicurazioni). La Corte costituzionale e la Cassazione l'hanno ritenuta compatibile con i principi costituzionali evocati, in quanto misura straordinaria e giustificata da un indice specifico di capacità contributiva.

  • Costituzione, art. 3

    La Corte ha ritenuto che l'addizionale non violi il principio di uguaglianza: la distinzione fondata sull'appartenenza al mercato finanziario è stata ritenuta un criterio ragionevole e collegato a specifici elementi di capacità contributiva.

  • Costituzione, art. 53

    La Corte ha ritenuto rispettato il principio di progressività e capacità contributiva rispetto alla sovraimposta contestata, considerando il carattere temporaneo e il bilanciamento con altre misure fiscali adottate per il settore.

  • Costituzione, art. 77

    La Corte Costituzionale ha ritenuto inesistente il vizio di eccesso rispetto ai presupposti di necessità e urgenza dell'intervento (ai sensi dell'art. 77 Cost.), quindi non sussiste vizio formale delle misure adottate.

  • Costituzione, art. 41

    Richiamato tra le censure ma la giurisprudenza non ha ritenuto che la norma violasse il principio di libertà di iniziativa economica in misura da dichiararne l'illegittimità.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Norma richiamata dalla ricorrente in ordine al diritto al rimborso; la Corte ha ritenuto che il giudizio sulla legittimità della pretesa tributaria dovesse seguire l'istruttoria e le deduzioni di diritto, e non ha accolto la censura perché la questione di costituzionalità era già stata decisa dalla Corte Costituzionale.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto infondati i motivi proposti dalla ricorrente e non ha ravvisato vizio motivazionale idoneo a determinare annullamento.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater e L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norme che disciplinano l'applicazione del contributo unificato; la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per l'eventuale pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Norme UE e principio degli aiuti di Stato (richiami generici)

    La Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito elementi concreti per configurare un aiuto di Stato o una discriminazione applicabile tramite rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia; inoltre i non residenti privi di stabile organizzazione non sarebbero stati assoggettati all'IRES, perciò non è emersa una rinuncia di risorse nazionali a favore dei non residenti.

Massime di principio

  • Una misura fiscale temporanea e motivata da ragioni di capacità contributiva del settore è difficilmente dichiarabile incostituzionale se la Corte costituzionale si è già pronunciata in senso favorevole.
  • Per ottenere il rimborso fondato su presunte violazioni del diritto UE (es. aiuto di Stato o discriminazione), è necessario fornire prove concrete che la normativa nazionale abbia effettivamente conferito un vantaggio selettivo a operatori non residenti e che lo Stato abbia rinunciato a risorse ordinarie a loro beneficio.
  • I non residenti privi di stabile organizzazione in Italia non sono normalmente assoggettabili all'IRES; censure che fanno leva sulla disparità con operatori stranieri devono tenere conto di questo principio fiscale fondamentale.
  • La richiesta di rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE richiede che la questione di diritto comunitario sia rilevante e adeguatamente concretizzata nei fatti: affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • In sede di cassazione le censure sulla motivazione del giudice di merito sono ammissibili solo se evidenziano vizi specifici di insufficientità, contraddittorietà o illogicità; il semplice disaccordo sul peso delle argomentazioni non è sufficiente a vincere il gravame.
  • Quando si impugna una tassazione per discriminazione o eccesso, è prudente documentare comparazioni economiche precise (es. effetti quantitativi, confronto di regimi fiscali applicabili, presenza/assenza di stabile organizzazione) e cercare decisioni costituzionali o comunitarie pertinenti che supportino la tesi.

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