Sentenza n. 1842/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie e atti della procedura concorsuale per il rilascio di 16 nuove licenze taxi, in particolare la graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 2152 del 24 dicembre 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli esiti del concorso straordinario indetto dal Comune di Pisa per il rilascio a titolo oneroso di 16 nuove licenze taxi, tre delle quali abbinate a veicoli attrezzati per persone con grave disabilità motoria. Ha contestato la graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 2152 del 24 dicembre 2025, nella parte in cui non lo collocava in posizione utile, e gli atti presupposti e precedenti della procedura. In particolare, ha censurato la mancata espunzione del quesito n. 14 della prova scritta e la conseguente mancata riparametrazione della soglia di idoneità; la scelta di non svolgere la prova in lingua straniera; e l’applicazione di una decurtazione di 0,25 punti per ogni risposta errata. Ha chiesto l’annullamento degli atti e della procedura concorsuale.
La decisione
Nel corso del giudizio la graduatoria impugnata è stata sostituita dalla nuova graduatoria approvata con determinazione n. 688 del 16 aprile 2026, nella quale il ricorrente è utilmente collocato. Poiché la situazione soggettiva azionata è stata così soddisfatta, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza decidere nel merito i singoli motivi di illegittimità. Ai fini delle spese di merito, ha rilevato che il nuovo provvedimento riconosceva almeno in parte la fondatezza delle doglianze e, in applicazione della soccombenza virtuale, ha condannato il Comune di Pisa a rifondere euro 1.500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. Le spese della fase cautelare restano a carico del ricorrente, essendo stata respinta la domanda cautelare.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio di impugnazione di una graduatoria concorsuale, una nuova graduatoria colloca il ricorrente in posizione utile e soddisfa la situazione soggettiva azionata, viene meno la materia controversa e il giudizio va definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- Ai fini della regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale considerando se il provvedimento sopravvenuto abbia riconosciuto, anche solo in parte, la fondatezza delle doglianze.
- Il rigetto della domanda cautelare può essere considerato autonomamente nella liquidazione delle spese, ponendo a carico del ricorrente quelle relative alla fase cautelare anche quando l’amministrazione è condannata alle spese della fase di merito.
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