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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33853/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in sei motivi. I primi quattro deducevano vizio di motivazione e violazione di legge perché la Corte d'appello non si sarebbe adeguatamente confrontata con le indicazioni della Cassazione (annullamento con rinvio del 21/06/2023) e non avrebbe esaminato analiticamente le censure difensive e la rilevanza delle testimonianze. Il quinto motivo (riguardante solo Grigoletto) contestava l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, della legge fallimentare in relazione alla durata dell'effetto inabilitante. Il sesto motivo denunciava violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p., sostenendo che una precedente decisione di appello non impugnata dal P.M. avrebbe reso irrevocabile il trattamento sanzionatorio e posto limiti alla rivalutazione delle pene in sede di nuovo appello.

La decisione

La Cassazione ha esaminato separatamente le posizioni: per Robertino Grigoletto ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, giudicando che la Corte d'appello di Venezia aveva rispettato le indicazioni di legittimità e aveva motivato analiticamente la conferma della condanna, pertanto la condanna è stata confermata per lui; per Marina Alessandra Servadio ha invece rilevato carenze motivazionali della Corte d'appello (insufficiente confronto analitico con le censure e mancata contestualizzazione delle testimonianze), annullando con rinvio la pronuncia rispetto alla sua posizione e disponendo un nuovo giudizio sulla responsabilità. I motivi quinto e sesto sono stati ritenuti inammissibili: il quinto (sull'aggravante art. 219 l.f.) è infondato alla luce della giurisprudenza che riconosce la durata fissa di dieci anni della pena accessoria per bancarotta fraudolenta; il sesto è inammissibile perché introdotto in Cassazione ex novo in violazione dell'art. 603, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 219, comma 2, legge fallimentare

    La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, in caso di bancarotta fraudolenta, la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di impresa ha durata fissa e inderogabile di dieci anni, dunque la doglianza relativa alla durata inferiore è infondata

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Denunciata come violata la presunta impedizione a rivedere il trattamento sanzionatorio per una precedente decisione non impugnata dal P.M.; la Corte ha però dichiarato inammissibile la censura perché introdotta ex novo in Cassazione

  • art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato per la regola che vieta l'introduzione in Cassazione di nuovi motivi non dedotti nel precedente giudizio di legittimità; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo sul trattamento sanzionatorio per violazione di questa norma

  • art. 37 cod. pen.

    Citato in relazione alla commisurazione delle pene accessorie (riferimento dottrinale/giurisprudenziale sul principio di determinazione delle pene accessorie)

Massime di principio

  • La motivazione "per relationem" è ammessa ma il giudice d'appello deve entrare nel merito delle specifiche censure d'appello: se le censure sono articolate e specifiche, il richiamo generico alla sentenza di primo grado non è sufficiente
  • In ipotesi di doppia conforme giurisdizionale (primo e secondo grado concordi), le motivazioni dei due gradi vanno considerate come un corpo unitario: il giudice di rinvio/appello deve raccordare analiticamente i passaggi motivazionali
  • Non è necessario che il giudice del merito analizzi in modo iperdettagliato ogni singola doglianza, ma deve spiegare le ragioni del convincimento e dimostrare di aver preso in considerazione i fatti decisivi; deduzioni difensive logicamente incompatibili con la decisione possono essere implicitamente disattese
  • In Cassazione non si possono introdurre nuovi motivi che non sono stati dedotti nel precedente giudizio di legittimità: questi sono inammissibili ai sensi dell'art. 603 c.p.p.
  • Per il reato di bancarotta fraudolenta la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio d'impresa è considerata di durata fissa (dieci anni) dalla consolidata giurisprudenza, e le doglianze contrarie risultano difficilmente accolte

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