Sentenza del 17/01/2017 n. 127 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - I.RE.S. - I.V.A. - costi - deducibilità - operazioni inesistenti - onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Ufficio aveva contestato, per l’anno 2012, la detrazione IVA relativa ad acquisti di materiale informatico da V. H. s.r.l. e P. s.r.l., ritenendo tali operazioni soggettivamente inesistenti nell’ambito di una frode carosello. Secondo l’Amministrazione, le società fornitrici sarebbero state soggetti interposti o cartiere, privi di effettiva struttura e inadempienti agli obblighi fiscali, e A.I. non avrebbe potuto ignorare la frode. La contribuente ha sostenuto la realtà degli acquisti, l’effettiva consegna dei beni, il pagamento dei corrispettivi direttamente ai fornitori, l’esistenza e l’operatività delle società cedenti e l’assenza di prove di accordi simulatori o di retrocessioni di denaro.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello di A.I. e annullato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che gli elementi raccolti dall’Ufficio riguardassero principalmente i fornitori e i loro ulteriori cedenti, senza dimostrare specifici comportamenti o accordi fraudolenti imputabili alla contribuente. La mera continuità dei rapporti, la convenienza dei prezzi, le irregolarità fiscali dei fornitori e il fatto che A.I. avrebbe potuto sospettare l’anomalia non sono stati considerati sufficienti a provare la sua partecipazione consapevole alla simulazione. È stata inoltre rilevata l’assenza di prova di retrocessioni di denaro. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 633/1972, art. 60-bis
La norma è stata richiamata dall’Ufficio in relazione alle cessioni a prezzo inferiore al valore normale, ma la Commissione non ha fondato su di essa la decisione e ha ritenuto assorbita la questione.
Principi dell’Unione europea in materia di detrazione IVA e frodi carosello
Il diritto alla detrazione può essere negato quando sia dimostrato che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’operazione fraudolenta. Tuttavia, la consapevolezza deve risultare da elementi concreti e concordanti, non da una responsabilità oggettiva per le irregolarità del fornitore.
Regole sull’onere della prova in materia di operazioni soggettivamente inesistenti
L’Amministrazione deve provare sia l’inesistenza soggettiva dell’operazione sia la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del contribuente. Solo dopo una dimostrazione specifica e circostanziata può assumere rilievo l’onere del contribuente di dimostrare la propria buona fede.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, non è sufficiente dimostrare che il fornitore abbia omesso dichiarazioni o versamenti, sia privo di struttura o abbia commesso illeciti: occorre collegare tali circostanze alla consapevolezza e alla partecipazione del cliente.
- La prova della frode a carico dell’acquirente deve basarsi su elementi concreti e concordanti, quali accordi simulatori, flussi finanziari anomali, retrocessioni di denaro o specifiche condotte del cliente; semplici presunzioni o il principio del "non poteva non sapere" non bastano.
- La realtà materiale della cessione, documentata dalla consegna dei beni e dal pagamento al soggetto indicato in fattura, costituisce un elemento favorevole al contribuente, anche se non esclude automaticamente la frode.
- L’acquisto a prezzi convenienti o la prosecuzione di rapporti con fornitori successivamente rivelatisi irregolari possono costituire indizi, ma non dimostrano da soli la consapevolezza della frode.
- Il contribuente deve adottare una diligenza commerciale ragionevole, verificando l’esistenza e l’operatività del fornitore; non gli si può però imporre di svolgere indagini investigative proprie dell’Amministrazione finanziaria.
- La detrazione IVA può essere negata solo quando l’Ufficio dimostri, con motivazione e prove specifiche, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di inserirsi in un meccanismo fraudolento.
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