Cassazione Civile, Ordinanza n. 12136/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente impugnava in Cassazione il decreto della Corte d'appello che, in accoglimento del reclamo dell'Agenzia delle Entrate, aveva rigettato la domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti proposta ai sensi degli artt. 182-bis e 182-ter l.fall. I motivi di ricorso erano quattro, ma la Corte di cassazione non li esamina nel merito perché l'Agenzia eccepisce la tardività dell'impugnazione: il decreto era stato comunicato dalla cancelleria il 24/11/2022, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 22/1/2023. La Corte affronta quindi esclusivamente la questione del termine breve di impugnazione, ritenendo che, in materia di reclamo contro il decreto di omologazione o diniego di omologazione negli accordi di ristrutturazione, la comunicazione integrale del provvedimento da parte della cancelleria sia idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione, in continuità con la disciplina fallimentare del reclamo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del decreto effettuata dalla cancelleria. Ha ritenuto che la comunicazione del 24/11/2022 fosse equiparata, ai fini del decorso del termine breve, alla notificazione e che il termine fosse scaduto il 27/12/2022; il ricorso notificato il 22/1/2023 era quindi tardivo. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 182-bis l.fall.
richiamato come base normativa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e del relativo reclamo; il rinvio alla disciplina del reclamo fallimentare rileva anche per il termine di impugnazione in cassazione
art. 182-ter l.fall.
richiamato insieme all'art. 182-bis l.fall. come disposizione applicata alla domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione
art. 183, comma 1, l.fall.
utilizzato come norma di rinvio per individuare la disciplina del reclamo avverso il decreto della corte d'appello
art. 18 l.fall.
la Corte lo richiama per affermare che il sistema del reclamo fallimentare è fondato sulla conoscenza legale del provvedimento e che comunicazione e notificazione, in questo contesto, determinano entrambe la decorrenza del termine breve
art. 136 c.p.c.
richiamato per evidenziare il coordinamento imperfetto tra la nozione tradizionale di comunicazione e il sistema telematico della comunicazione integrale del provvedimento
art. 45 disp. att. c.p.c.
richiamato perché prevede che il biglietto di cancelleria contenga in ogni caso il testo integrale del provvedimento comunicato
art. 133, comma 2, c.p.c.
richiamato per spiegare che la comunicazione d'ufficio della sentenza non vale, di regola, come notificazione ai fini del termine di cui all'art. 325 c.p.c., ma nel sistema delineato dalla Corte la comunicazione integrale può far decorrere il termine breve quando la legge demanda alla cancelleria la notifica/comunicazione del provvedimento
art. 285 c.p.c.
richiamato per sottolineare che la notificazione della sentenza ai fini del termine breve è ordinariamente eseguita su istanza di parte, distinguendola dalla comunicazione di cancelleria
art. 325 c.p.c.
richiamato come termine breve per le impugnazioni, che decorre dalla conoscenza legale del provvedimento quando la comunicazione integrale è equiparata alla notificazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nelle controversie relative al reclamo contro il decreto di omologazione o diniego di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il termine breve per ricorrere per cassazione decorre dalla comunicazione integrale del provvedimento eseguita dalla cancelleria, poiché tale comunicazione assicura la conoscenza legale necessaria per l'impugnazione.
- Quando la disciplina processuale attribuisce alla cancelleria il compito di portare il provvedimento a conoscenza delle parti mediante invio telematico del testo integrale, la distinzione tradizionale tra comunicazione e notificazione perde rilievo ai fini del decorso del termine breve, se la funzione sostanziale è quella di rendere noto il provvedimento impugnabile.
- Nel sistema del reclamo fallimentare e delle procedure ad esso assimilate, il dies a quo del termine di impugnazione va individuato nella prima comunicazione/notificazione del provvedimento che realizzi la conoscenza legale della decisione, non nella successiva iniziativa di parte.
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine breve così calcolato è inammissibile, senza esame dei motivi di merito.
- In caso di inammissibilità o rigetto del ricorso, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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