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Sentenza

Sentenza n. 1074/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento del Decreto Rettorale dell’Università di -OMISSIS- del -OMISSIS- che ha decretato la destituzione dal servizio senza perdita del diritto a pensione del-OMISSIS- -OMISSIS- a decorrere dal -OMISSIS-e tutti gli allegati; del provvedimento di avvio del procedimento disciplinare -OMISSIS-. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e relativi allegati; del Decreto Rettorale dell’Università di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di sospensione cautelare dal servizio del prof. -OMISSIS- a decorrere dal -OMISSIS-; del Decreto Rettorale dell’Università di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del-OMISSIS-di sospensione dal servizio del prof. -OMISSIS-; del verbale prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- della seduta del -OMISSIS- nel procedimento avviato con nota rettorale prot. -OMISSIS-; del verbale prot. -OMISSIS- del-OMISSIS- relativo alla seduta dell’-OMISSIS-; del verbale prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- relativo alla seduta -OMISSIS-; del verbale prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- relativo alla seduta del -OMISSIS-; della comunicazione di sospensione prot. n. -OMISSIS- del-OMISSIS- del Decreto Rettorale n. -OMISSIS- -OMISSIS-, con il quale a decorrere dal -OMISSIS- è stata aggiornata la composizione del Consiglio di Disciplina; del Regolamento dell’Università di -OMISSIS- in materia di illeciti disciplinari dei Professori; dello Statuto dell’Università di -OMISSIS- in materia di illeciti disciplinari dei Professori; di tutti gli atti presupposti, collegati, conseguenti o comunque connessi; e per il risarcimento dei danni patiti e patiendi

Giustizia amministrativa202501056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sanzione disciplinare della destituzione dal servizio senza perdita del diritto a pensione o assegni, unitamente agli atti del procedimento disciplinare, alle sospensioni cautelari e agli atti relativi alla composizione del Collegio di disciplina

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, professore associato, ha impugnato la destituzione dal servizio irrogata dall’Università nell’ambito di un procedimento disciplinare connesso a fatti oggetto di procedimento penale, consistenti nella divulgazione, su un gruppo Telegram, di immagini a sfondo sessuale, anche artificialmente create, riferite a studentesse e nello scambio di messaggi sessualmente espliciti. Ha dedotto: l’assenza dei presupposti normativi per la destituzione e la violazione dell’art. 87 del r.d. n. 1592/1933, nonché dell’art. 498 del d.lgs. n. 297/1994; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione dei principi di proporzionalità e gradualità della sanzione; mancata considerazione della remissione delle querele e dell’accordo raggiunto con le persone offese; illegittimità della diversa composizione del Collegio di disciplina nella fase deliberativa; violazione dei principi di imparzialità e trasparenza; violazione dell’art. 10 della l. n. 240/2010 e della l. n. 241/1990 per l’intervento del Rettore sia nella fase di avvio sia nella fase conclusiva del procedimento. Il Ministero ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero, ritenendo che tutti gli atti impugnati fossero riconducibili esclusivamente all’Università, quale amministrazione procedente e titolare delle relative competenze. Nel merito ha respinto il ricorso. Ha escluso l’applicabilità ai professori universitari dell’art. 498 del d.lgs. n. 297/1994, riferito al personale della scuola, e ha ritenuto applicabili gli artt. 87 e 89 del r.d. n. 1592/1933. Tali disposizioni prevedono una graduazione delle sanzioni e individuano le condotte disciplinarmente rilevanti, tra cui gli atti lesivi della dignità o dell’onore del professore. Il giudice ha riconosciuto all’amministrazione un’ampia discrezionalità nella scelta della sanzione, sindacabile soltanto per manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento. Nel caso concreto ha ritenuto integrata una condotta reiterata e gravemente lesiva della dignità e della libertà delle studentesse, tale da giustificare la destituzione e da escludere l’idoneità di sanzioni conservative. L’istruttoria è stata considerata adeguata perché il Collegio di disciplina aveva sospeso il procedimento per acquisire gli atti penali, aveva esaminato il fascicolo trasmesso dalla Procura, comprese immagini, trascrizioni di chat, verbali di perquisizione e dichiarazioni dell’interessato, e aveva valutato il complessivo quadro probatorio. La remissione delle querele e gli accordi con le persone offese sono stati ritenuti irrilevanti per l’autonomo interesse pubblico perseguito dal procedimento disciplinare. È stata altresì riconosciuta la possibilità per l’amministrazione di utilizzare autonomamente gli atti del procedimento penale, anche prima della sua conclusione. Il difetto di motivazione è stato escluso in quanto il decreto rettorale motivava per relationem mediante il richiamo alla decisione del Consiglio di amministrazione e al parere vincolante del Collegio di disciplina, contenenti le ragioni della scelta della sanzione espulsiva. La modifica della composizione del Collegio di disciplina non ha determinato illegittimità, poiché la nuova composizione era intervenuta a seguito di istanza di riesame, aveva ricevuto tutta la documentazione del procedimento e aveva avuto conoscenza dell’audizione del ricorrente; inoltre, nessun soggetto diverso dal ricorrente era stato sentito dal Collegio. È stata infine esclusa la violazione delle competenze del Consiglio di amministrazione, poiché il decreto rettorale costituiva un mero atto esecutivo della decisione sanzionatoria assunta dal Consiglio. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000 in favore del Ministero e in euro 3.000 in favore dell’Università, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 87 e 89 r.d. 31 agosto 1933, n. 1592

    «Ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari: 1° la censura; 2° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno; 3° la revocazione; 4° la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni; 5° la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni»; «le punizioni, di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 87, si applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze: a) grave insubordinazione; b) abituale mancanza ai doveri di ufficio; c) abituale irregolarità di condotta; d) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del -OMISSIS-»

    Gli artt. 87 e 89 disciplinano il potere sanzionatorio nei confronti dei professori universitari, prevedendo una graduazione delle sanzioni e individuando le condotte che possono legittimare anche la destituzione; la scelta concreta della sanzione è ampiamente discrezionale, nei limiti della logicità, ragionevolezza e proporzionalità.

  • art. 10 l. 30 dicembre 2010, n. 240

    «data l’esiguità di informazioni ai fini della sicura riconducibilità del fatto penalmente rilevante al -OMISSIS--OMISSIS-»

    La disposizione consente la sospensione del procedimento disciplinare per acquisire elementi utili e disciplina il riparto delle competenze tra Rettore, Collegio di disciplina e Consiglio di amministrazione.

  • art. 6 d.lgs. n. 240/2010

    La funzione didattica e quella di ricerca dei professori e ricercatori universitari sono considerate non scindibili e devono essere svolte cumulativamente; pertanto, il cambio di mansioni prospettato dal ricorrente non costituiva una sanzione prevista né una soluzione compatibile con tale assetto funzionale.

  • art. 495, comma 4-ter, c.p.p.

    «la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze»

    Il riferimento è utilizzato in via analogica per escludere che il mutamento della composizione dell’organo deliberante imponga sempre la rinnovazione dell’istruttoria; nel caso concreto, inoltre, soltanto il ricorrente era stato ascoltato e la nuova composizione aveva piena conoscenza della sua audizione.

  • art. 498 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

    La disposizione, contenuta nel testo unico relativo alle scuole di ogni ordine e grado, non si applica ai professori universitari.

  • l. 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamata dal ricorrente in relazione alla pretesa incompatibilità dell’intervento del Rettore nelle diverse fasi del procedimento; la censura è stata respinta perché il decreto rettorale finale era un atto meramente esecutivo della decisione del Consiglio di amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato nel dispositivo quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare relativo a professori universitari, gli artt. 87 e 89 del r.d. n. 1592/1933 prevedono una graduazione delle sanzioni e individuano, tra le condotte sanzionabili, gli atti che ledono la dignità o l’onore del docente; l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella scelta della sanzione, sindacabile dal giudice soltanto per manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento.
  • La destituzione di un professore universitario è legittima quando l’istruttoria accerti una condotta reiterata e gravemente lesiva della dignità, della libertà o della sicurezza degli studenti e la motivazione esponga una connessione logica adeguata tra fatti accertati, gravità dell’illecito e incompatibilità con la prosecuzione del rapporto.
  • L’amministrazione può utilizzare, nel procedimento disciplinare, gli atti e gli elementi acquisiti nell’ambito di un procedimento penale, anche prima della sua conclusione, senza essere vincolata alle successive scelte processuali delle persone offese, come la remissione delle querele o la stipulazione di accordi transattivi.
  • La motivazione del provvedimento disciplinare può essere resa per relationem mediante il richiamo a una deliberazione dell’organo competente e al parere del Collegio di disciplina, purché gli atti richiamati contengano una motivazione effettiva, coerente e adeguata sulle ragioni della sanzione espulsiva.
  • Il mutamento della composizione del Collegio di disciplina non determina automaticamente l’illegittimità del procedimento quando i nuovi componenti abbiano ricevuto e valutato integralmente la documentazione istruttoria e abbiano piena conoscenza dell’audizione dell’interessato; non è necessaria una rinnovazione generalizzata dell’istruttoria in assenza di ulteriori soggetti esaminati.
  • Quando la decisione sanzionatoria appartiene al Consiglio di amministrazione, il decreto rettorale che formalmente dispone la destituzione non viola il riparto di competenze se si limita a dare esecuzione alla decisione già assunta dall’organo competente, senza incidere sul contenuto della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoProcedimento disciplinareResponsabile del procedimento e competenza
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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