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Sentenza

Sentenza n. 297/2026 - Roma, Sezione 3B

per LA DECLARATORIA di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione Ministeriale sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione in psicopedagogia conseguito all'estero (Romania) per l'insegnamento nella scuola di istruzione secondaria di I e II grado.

Giustizia amministrativa202505608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo estero di specializzazione in psicopedagogia

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento, per diverse classi di concorso relative all'insegnamento, del titolo di specializzazione in psicopedagogia conseguito in Romania. Nelle more del giudizio ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, sostenendo che l'Amministrazione avesse riconosciuto il titolo richiesto e domandando la condanna alle spese per soccombenza virtuale.

La decisione

Il Collegio ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché il titolo era stato riconosciuto soltanto parzialmente: il riconoscimento riguardava la sola classe di concorso A30, mentre era stato respinto per le altre classi. L'istanza della ricorrente è stata quindi qualificata come richiesta di dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse. Il giudizio è stato definito in tali termini. Le spese sono state compensate per la parziale soccombenza reciproca virtuale e in considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza d'appello sui presupposti per il riconoscimento di titoli stranieri analoghi, con particolare riferimento all'Adeverinta ministeriale e al procedimento da seguire.

Massime di principio

  • La sopravvenuta attività amministrativa non determina la cessazione della materia del contendere quando l'Amministrazione abbia soddisfatto solo parzialmente la pretesa azionata, riconoscendo il titolo o il beneficio per una sola parte degli ambiti richiesti e respingendo la domanda per gli altri.
  • Quando, a seguito di un'attività amministrativa sopravvenuta, il ricorrente non abbia più interesse alla prosecuzione del giudizio, ma la pretesa non sia stata integralmente soddisfatta, il giudice può dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse anziché la cessazione della materia del contendere.
  • La parziale soddisfazione della pretesa e l'incertezza derivante da oscillazioni della giurisprudenza possono giustificare la compensazione delle spese per parziale soccombenza reciproca virtuale e per eccezionali motivi.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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