Parere n. 213/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
quanto al ricorso straordinario n. 202400157, proposto dal sig. -OMISSIS- nella qualità di curatore del fallimento “-OMISSIS-.”, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Piccione, contro il Comune di Vittoria e nei confronti dei controinteressati, signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’ordinanza sindacale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui è stata disposta la rimozione e lo smaltimento di rifiuti abbandonati in un’area privata sita in contrada -OMISSIS-, nonché la bonifica e il ripristino dei luoghi, "nelle parti in cui individua e rende destinatario dell’ordinanza il ricorrente"; quanto al ricorso straordinario n. 202400176, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Molè, contro il Comune di Vittoria e nei confronti del controinteressato, sig. -OMISSIS-, nella detta qualità di curatore del fallimento “-OMISSIS-”, per l’annullamento, previa sospensione cautelare della medesima ordinanza sindacale e di ogni atto lesivo, comunque, connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeOrdinanza sindacale di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati, bonifica e ripristino di un’area privata, impugnata nella parte in cui individua i ricorrenti quali destinatari degli obblighi
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Sono stati riuniti per connessione due ricorsi straordinari contro la medesima ordinanza sindacale. Il primo ricorrente, curatore del fallimento della società proprietaria dell’area, ha contestato l’imposizione degli obblighi di rimozione, smaltimento, bonifica e ripristino, deducendo la propria estraneità alle condotte illecite e l’assenza di dolo o colpa ai sensi dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, nonché la violazione del principio europeo “chi inquina paga”, il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti. La seconda ricorrente, già legale rappresentante della società utilizzatrice dell’area, ha dedotto il difetto di legittimazione passiva per essere cessata dalla carica prima dell’adozione dell’ordinanza, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’erroneo ricorso ai poteri contingibili e urgenti degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 e l’incompetenza del Sindaco rispetto alle attribuzioni previste dagli artt. 244 e 245 del d.lgs. n. 152/2006. Entrambi hanno chiesto anche la sospensione cautelare dell’ordinanza.
Il parere
Il Consiglio ha ritenuto fondato il secondo ricorso e ha disposto che il primo fosse dichiarato improcedibile, in ragione dell’illegittimità dell’ordinanza impugnata e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. L’ordinanza, richiamando contemporaneamente gli artt. 50 e 54 del TUEL e l’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, risultava contraddittoria quanto alla propria base normativa e alla causa tipica. In materia di abbandono di rifiuti il Sindaco deve utilizzare, in via ordinaria, lo strumento tipizzato dall’art. 192, comma 3, del Codice dell’ambiente; il potere contingibile e urgente è ammesso soltanto in presenza di una situazione di assoluta urgenza, attuale e imprevedibile, non fronteggiabile con il procedimento ordinario, da motivare puntualmente. Nel caso concreto, i fatti erano noti dal 2021, l’area era stata sequestrata e l’ordinanza era stata adottata nel 2024, sicché mancavano indifferibilità, urgenza e contingibilità. Ne derivava anche la lesione delle garanzie partecipative: la comunicazione di avvio del procedimento era necessaria e non risultava sostituita da una specifica interlocuzione con gli interessati. Il Consiglio ha inoltre ribadito che l’imposizione degli obblighi di rimozione presuppone l’accertamento del dolo o della colpa dei destinatari, anche mediante una negligente inerzia rispetto a obblighi di prevenzione o ripristino.
Osservazioni
Riunione dei ricorsi
I due ricorsi sono stati riuniti per connessione oggettiva, essendo rivolti contro la medesima ordinanza sindacale.
Art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 - strumento tipizzato
In materia di abbandono incontrollato di rifiuti, il Sindaco deve avvalersi dell’ordinanza prevista dall’art. 192, comma 3, del Codice dell’ambiente, che costituisce lo strumento ordinario e tipizzato per la rimozione, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dei luoghi.
Artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 - ordinanze contingibili e urgenti
Il potere extra ordinem degli artt. 50 e 54 del TUEL ha natura residuale e può essere esercitato soltanto per situazioni eccezionali di pericolo attuale e imminente, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari e in assenza di specifici poteri tipizzati.
Motivazione dell’urgenza
L’ordinanza è illegittima quando qualifica la situazione come contingibile e urgente senza dare conto in modo puntuale ed esaustivo dell’assoluta urgenza. La conoscenza dei fatti dal 2021 e l’adozione dell’ordinanza nel 2024 escludevano, nella fattispecie, l’indifferibilità e l’imprevedibilità dell’intervento.
Comunicazione di avvio del procedimento
L’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, necessaria per consentire agli interessati di contribuire all’accertamento delle responsabilità. In tale materia non opera il temperamento previsto dall’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990.
Accertamento della responsabilità soggettiva
Gli obblighi di rimozione e ripristino non possono essere imposti senza un accertamento in contraddittorio e senza la dimostrazione di profili di dolo o colpa del destinatario. La responsabilità può derivare anche da negligente inerzia rispetto a obblighi di ripristino o prevenzione, ma deve essere concretamente accertata.
Posizione del curatore fallimentare
Il parere non riconosce la responsabilità automatica del curatore fallimentare per la presenza di rifiuti nell’area, richiedendo comunque l’accertamento della sua condotta e dei relativi profili soggettivi.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006
rimozione, l'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi
Prevede lo strumento tipizzato per fronteggiare l’abbandono incontrollato di rifiuti e impone l’accertamento della responsabilità soggettiva dei destinatari, con dolo o colpa.
artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000
Attribuiscono il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti, utilizzabile in via residuale per situazioni eccezionali di pericolo attuale e imminente non gestibili con gli strumenti ordinari.
artt. 7 e ss. l. n. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento costituisce garanzia partecipativa necessaria nel procedimento di adozione dell’ordinanza ex art. 192 del d.lgs. n. 152/2006.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
Il relativo temperamento ai vizi procedimentali non è applicabile, secondo gli orientamenti richiamati, all’omessa comunicazione di avvio del procedimento previsto dall’art. 192 del Codice dell’ambiente.
artt. 244 e 245 d.lgs. n. 152/2006
Sono richiamati dalla ricorrente per sostenere la competenza dell’Amministrazione provinciale in materia di bonifica; il parere definisce la controversia sulla base dell’illegittimità dell’ordinanza per difetto dei presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente e per violazione delle garanzie partecipative.
art. 191 TFUE
principio "chi inquina paga"
È richiamato quale fondamento del principio secondo cui la responsabilità per gli obblighi ambientali richiede un collegamento soggettivo con la violazione.
art. 1 direttiva 2004/35/CE
principio "chi inquina paga"
È richiamato in collegamento con il principio europeo di imputazione dei costi ambientali al responsabile dell’inquinamento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In materia di abbandono incontrollato di rifiuti, l’ordinanza prevista dall’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 costituisce lo strumento tipizzato e ordinario; il Sindaco non può sostituirla con un’ordinanza contingibile e urgente ex artt. 50 o 54 del d.lgs. n. 267/2000, salvo una situazione di assoluta urgenza, attuale e imprevedibile, non fronteggiabile con il procedimento ordinario e puntualmente motivata.
- La mera esistenza di rifiuti abbandonati o di una situazione conosciuta da tempo non integra, di per sé, i presupposti di contingibilità, urgenza e indifferibilità richiesti per l’esercizio del potere extra ordinem.
- L’ordinanza di rimozione dei rifiuti adottata ai sensi dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, perché il contraddittorio è funzionale all’accertamento delle effettive responsabilità dei potenziali destinatari.
- Gli obblighi di rimozione, smaltimento e ripristino non possono essere imposti automaticamente al proprietario, al titolare di un diritto di godimento o ad altro soggetto collegato all’area, ma richiedono la dimostrazione di dolo o colpa; tale responsabilità può essere desunta anche da una negligente inerzia, purché concretamente accertata.
- L’illegittimità dell’ordinanza per erronea utilizzazione del potere contingibile e urgente e per omissione delle garanzie partecipative non impedisce all’Amministrazione di riesercitare il potere mediante il procedimento previsto dalla disciplina ambientale.
Ordinanze sindacali per la rimozione di rifiuti abbandonati
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato due ricorsi straordinari proposti contro la medesima ordinanza del Sindaco del Comune di Vittoria, relativa alla rimozione e allo smaltimento di rifiuti abbandonati, alla bonifica e al ripristino di un’area privata.
Premesse e riunione dei ricorsi
Il primo ricorso è stato proposto dal curatore del fallimento della società proprietaria dell’area, individuato dall’ordinanza quale destinatario degli obblighi ambientali. Il secondo è stato proposto da una persona che aveva rivestito in passato la carica di legale rappresentante della società utilizzatrice del sito, ma che aveva cessato tale incarico prima dell’adozione dell’ordinanza.
I ricorsi sono stati riuniti per connessione oggettiva, poiché entrambi erano diretti contro lo stesso provvedimento. Il primo ricorso è stato ritenuto ricevibile e regolare sotto il profilo fiscale; il secondo è stato ritenuto ricevibile, sebbene non fosse stato versato il contributo unificato.
Vicenda fattuale
L’area, estesa per circa 15.000 metri quadrati, era stata concessa in locazione a una società poi coinvolta in accertamenti relativi alla violazione della normativa antincendio e all’utilizzo del sito per la raccolta e il deposito non autorizzato di rifiuti speciali. Nel 2021 l’area era stata sottoposta a sequestro preventivo, con successivo procedimento penale a carico dei rappresentanti della società utilizzatrice.
L’ordinanza sindacale è stata adottata nel 2024, a distanza di anni dagli accertamenti iniziali e di oltre due anni dal sequestro dell’area.
Questione relativa alla base normativa dell’ordinanza
Il provvedimento impugnato richiamava contemporaneamente gli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006.
Il Consiglio ha evidenziato la non conciliabilità, in linea di principio, tra i due diversi strumenti. Gli artt. 50 e 54 del TUEL disciplinano ordinanze contingibili e urgenti, caratterizzate da contenuto atipico e natura residuale. Esse possono essere utilizzate soltanto per fronteggiare situazioni eccezionali di pericolo attuale e imminente, non gestibili mediante gli strumenti ordinari.
L’art. 192, comma 3, del Codice dell’ambiente prevede invece uno specifico potere ordinatorio per la rimozione dei rifiuti abbandonati, il loro avvio a recupero o smaltimento e il ripristino dello stato dei luoghi. Il Sindaco deve pertanto utilizzare, di regola, il procedimento tipizzato dalla disciplina ambientale.
Assenza di contingibilità e urgenza
Nel caso concreto non risultavano provati i presupposti per l’esercizio del potere extra ordinem. La situazione era conosciuta dal 2021, era stata oggetto di accertamenti e di sequestro giudiziario e non risultava che nel 2024 si fosse verificata una compromissione nuova, imprevedibile o ulteriore rispetto a quella già accertata.
Il successivo accesso dell’ASP, effettuato nel marzo 2024, non dimostrava un aggravamento eccezionale della situazione, poiché la quantità e la qualità dei rifiuti risultavano sostanzialmente analoghe a quelle già documentate.
La durata dell’inerzia amministrativa e la possibilità di ricorrere al procedimento ordinario ex art. 192 escludevano quindi l’assoluta urgenza richiesta per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente. L’ordinanza risultava viziata da sviamento dalla causa tipica e da erronea applicazione del potere extra ordinem.
Garanzie partecipative
L’assenza dei presupposti di contingibilità e urgenza rendeva applicabili le ordinarie garanzie procedimentali. In particolare, l’ordinanza prevista dall’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai potenziali destinatari.
La partecipazione è necessaria perché consente agli interessati di fornire elementi utili, soprattutto sull’effettiva imputabilità dell’abbandono dei rifiuti. Nel caso esaminato non risultava alcun accertamento svolto in contraddittorio con gli interessati e non risultava una specifica interlocuzione tale da sostituire la comunicazione formale di avvio.
Il Consiglio ha richiamato l’orientamento secondo cui, in questa materia, non opera il temperamento previsto dall’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, considerata la funzione sostanziale della partecipazione nell’accertamento della responsabilità.
Responsabilità soggettiva
L’obbligo di rimozione e ripristino non può essere imposto sulla base della sola relazione materiale o giuridica del destinatario con l’area. L’art. 192 richiede che la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
La responsabilità può essere desunta anche da una negligente inerzia rispetto a obblighi di prevenzione o di ripristino dell’ambiente, ma tale inerzia deve essere concretamente verificata dall’Amministrazione. Non è quindi configurabile una responsabilità automatica del curatore fallimentare o dell’ex rappresentante legale della società.
Esito
Il Consiglio ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso proposto dall’ex legale rappresentante della società, nei limiti indicati in motivazione. Per effetto dell’accertata illegittimità dell’ordinanza, il ricorso proposto dal curatore fallimentare è stato dichiarato improcedibile, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Il Comune resta quindi libero di riesercitare il potere, ma dovrà utilizzare il procedimento corretto, rispettare le garanzie partecipative e accertare in modo puntuale l’eventuale dolo o colpa dei soggetti ai quali intenda imporre gli obblighi ambientali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 2 set 2026Parere n. 1620/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 2 set 2026Parere n. 1621/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 2 set 2026Parere n. 1622/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 2 set 2026Parere n. 1623/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 2 set 2026Parere n. 1624/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 2 set 2026Parere n. 1625/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →