Cassazione Civile, Ordinanza n. 13398/2026 del 09/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, socio al 67% di una società in liquidazione a ristretta base partecipativa, aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno 2010, fondato sulla presunzione di utili occulti distribuiti al socio a seguito di un maggior imponibile IRES definitivamente accertato nei confronti della società. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte: riconosciuta la deduzione di un acconto già versato e l’esclusione delle sanzioni per applicazione dell’art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997, in ragione della denuncia sporta contro il consulente fiscale, ritenuto responsabile del falso nella compilazione degli F24 e dell’omessa restituzione della documentazione. In appello l’Agenzia delle entrate contestava soprattutto la statuizione sulle sanzioni e, in questa sede di legittimità, deduceva la violazione dell’art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997 in relazione all’art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte tributaria d’appello aveva erroneamente ritenuto sufficiente la mera denuncia del professionista, senza accertare l’assenza di dolo o negligenza del contribuente, né la prova della condotta fraudolenta esclusiva del terzo e dell’effettivo controllo/vigilanza del contribuente sul mandatario fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché riesamini la questione applicando il principio per cui l’esimente di cui all’art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997 richiede la prova, a carico del contribuente, dell’addebitabilità esclusiva del mancato pagamento a fatto denunciato all’autorità giudiziaria e del difetto di colpa del contribuente, inclusa l’assenza di culpa in vigilando e in eligendo. La causa è quindi stata decisa con rinvio anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
"Il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi"
L’esimente opera solo se il contribuente prova che l’omesso pagamento deriva da un fatto denunciato all’autorità giudiziaria e imputabile in via esclusiva a terzi; non basta la sola denuncia del professionista, dovendo risultare anche l’assenza di colpa del contribuente e la sua vigilanza sull’incaricato.
art. 2697 c.c.
L’onere di provare i presupposti dell’esimente, e quindi l’assenza di colpa del contribuente e la responsabilità esclusiva del terzo, grava sul contribuente stesso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio di legittimità dedotto per la violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali richiamate.
art. 1 l. n. 423/1995
Richiamata come disciplina speciale collegata alla sospensione della riscossione di soprattasse e pene pecuniarie quando la violazione derivi da condotta illecita del professionista incaricato.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per omesso pagamento del tributo imputabile a fatto di terzi richiede una prova rigorosa dell’imputabilità esclusiva dell’inadempimento al professionista e non è integrata dalla sola presentazione di una denuncia o querela.
- In materia tributaria, il contribuente che affida a un professionista gli adempimenti fiscali non è liberato dall’obbligo di vigilanza: per beneficiare dell’esimente deve allegare e provare di aver fornito la provvista, di aver controllato l’operato del mandatario e che l’omissione sia dipesa da condotta fraudolenta del terzo.
- La mancata verifica in concreto della colpa del contribuente, specie sotto i profili di culpa in vigilando e in eligendo, integra violazione della norma che disciplina l’esimente e dell’art. 2697 c.c. sul riparto dell’onere probatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13370/2026 del 09/05/2026
- ordinanza_civile · 9 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13371/2026 del 09/05/2026
- ordinanza_civile · 9 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13372/2026 del 09/05/2026
- ordinanza_civile · 9 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13373/2026 del 09/05/2026
- ordinanza_civile · 9 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13374/2026 del 09/05/2026
- ordinanza_civile · 9 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13375/2026 del 09/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →